TAR Venezia, KFC: “illegittima la delibera, modificati i divieti senza variante urbanistica”

 
 

Con la Sentenza n. 922 depositata il 9 giugno 2022, i giudici del Tribunale Amministrativo veneziano,accolgono le ragioni del ricorso presentato da Us Food Network S.r.l., meglio nota sotto l’insegna di KFC, presentato, contro il Comune di Veona con conseguente (parziale) annullamento degli atti gravati (deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2021 e autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande n. 13136 del 16/09/2021)


Ricorderete i “mal di pancia” provocati dalla richiesta di apertura in Piazza Erbe di un punto vendita da parte di Us Food Network S.r.l., meglio nota sotto l’insegna di KFC, famosa in America per le “alette di pollo fritte”.

Stante i vincoli numerici per l’apertura di “nuove“ attività in centro storico, KFC dopo aver acquistato legittimamente il ramo d’azienda di una attività già operante nella c.d. zona rossa avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, in data 21 giugno 2021 depositava comunicazione di subingresso nell’esercizio dell’attività e presentava domanda per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’attività da via Carducci n. 16 a via Cairoli n. 2/A (laterale tra Via cappello e Piazza Erbe).

Senonchè nel lasso temporale intercorrente tra il deposito delle due istanze (di avvio del procedimento di subentro e di trasferimento) e l’emissione del provvedimento autorizzatorio, la Giunta Comunale con la Deliberazion n. 295 del 3 agosto 2021, interveniva sulla “Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche”, vigente sino a quel momento, approvandone un “orientamento applicativo” sostanzialmente modificativo, con particolare riferimento all’art. 6-bis.

Con provvedimento del 16 settembre 2021, il Comune di Verona autorizzava l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ma confermava la preannunciata prescrizione secondo cui “è pertanto vietata la vendita per asporto dei soli alimenti di cui all’art. 6-bis della disciplina in argomento, ovvero “prodotto fritto o cibi etnici riferibili alla cultura orientale o medio orientale”.

KFC ha presentato al TAR del Veneto ricorso contro il provvedimento limitativo della Giunta comunale con successiva costituzione in giudizio da parte del Comune di Verona, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, stante la natura non provvedimentale e non lesiva della Deliberazione n. 295/2021, avendo carattere meramente ricognitivo della normativa vigente. Nel merito, l’Amministrazione ha contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza, atteso che non ci sarebbe stata alcuna modifica urbanistica, derivando il divieto direttamente dal menzionato art. 6 bis.

Con Ordinanza n. 633, assunta alla Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti gravati rimandando la decisione nel merito.

Alla Pubblica Udienza del 9 marzo 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione ed è stata preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dall’Amministrazione resistente, in quanto l’impugnata Deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2021 “non riveste carattere meramente ricognitivo della normativa vigente ma, al contrario, ha natura innovativa, con conseguente capacità lesiva della situazione giuridico-soggettiva della società ricorrente”. Accolti in quanto fondati il primo e terzo motivo di ricorso con valore assorbente rispetto alle rimanenti questioni sollevate dalla ricorrente.

I giudici evidenziano che con Deliberazione n. 18/2011, il Consiglio Comunale di Verona ha approvato la variante urbanistica n. 310 al PRG – Variante n. 33 relativa al centro storico di Verona – Allegato 1 “Disciplina dei fronti commerciali, degli affacci sulle aree pubbliche e definizione delle attività in contrasto con la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali”. Con successiva deliberazione n. 91/2011 è stato adottato il Piano degli Interventi e i contenuti della richiamata Variante 310 al PRG sono stati trasfusi nel nuovo strumento di pianificazione comunale con l’introduzione nelle NTO dell’art. 187 “Conferma della disciplina previgente di cui alla variante urbanistica n. 310 al PRG – Variante n. 33 – centro storico di Verona – variazione normativa – disciplina dei fronti commerciali”.

L’art. 6 bis delle “norme tecniche sui fronti commerciali e affacci sulle aree pubbliche valevole per la ATO 1”, come riformulato dalla variante approvata con deliberazione del C.C. n. 5 del 2016, prevede che: “Al fine di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico ed anche di tutelare la tradizione e la tipicità culturale italiana, nell’ambito territoriale di applicazione del presente allegato (ATO 01), non sono ammesse aperture ex novo di attività artigianali del settore alimentare che producano e vendano cibi la cui preparazione possa provocare effetti che incidano sul decoro delle aree tutelate ed in particolare: – attività che vendano il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (friggitorie, panzerotterie). Si può considerare prevalente la produzione di alimenti fritti quando la loro offerta superi il 50% della produzione artigiana del locale; – attività che vendano per asporto cibi etnici, riferibili alla cultura orientale e medio orientale (kebab, gyros). Non sono ammesse inoltre attivazioni di esercizi commerciali che vendano in via esclusiva o prevalente cibi etnici. La prevalenza si realizza quando i cibi etnici superino il 50% dell’offerta gastronomica. Sono vietati i mutamenti, nel senso sopra descritto, del genere alimentare degli esercizi che siano esistenti alla data di adozione del presente articolo e i cambiamenti dell’uso di edifici o locali all’uopo necessari”.

Dunque, la suddetta disposizione stabilisce indiscutibilmente che: – nell’ambito territoriale in questione non sono ammesse nuove aperture di attività “artigianali” del settore alimentare che producano e vendano cibi la cui preparazione possa provocare effetti che incidano sul decoro delle aree tutelate; – tra queste, in particolare, rientrano attività che “vendano” il prodotto fritto in via esclusiva o prevalente (friggitorie, panzerotterie) e attività che “vendano per asporto” cibi etnici, riferibili alla cultura orientale e medio orientale (kebab, gyros).

Il TAR analizzata l’impugnata deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2021, ha rilevato che, “con tale deliberazione, la Giunta Comunale non si è limitata a fornire un mero “orientamento applicativo” (che presuppone che il dato normativo resti immutato), ma ha introdotto, in via interpretativa, una modifica sostanziale alla disciplina di cui all’art. 6 bis, estendendo le limitazioni e i divieti ivi espressamente previsti per le sole “attività artigianali” del settore alimentare a tutte le attività aventi le medesime caratteristiche di produzione, quindi, ipoteticamente, anche a quelle “industriali”, ove tale identità di produzione fosse effettivamente accertata”. 

Quindi, come evidenziato dalla parte ricorrente, con la Deliberazione impugnata l’Amministrazione comunale ha introdotto una modifica, in via ampliativa, dei divieti previsti dalla suddetta disposizione, senza ricorrere alla procedura prescritta dalla normativa regionale in tema di variante urbanistica.

Per i giudici pertanto, si legge nella Sentenza n. 922 depositata il 9 giugno 2022, il provvedimento impugnato è illegittimo e va (con riferimento a tale aspetto) annullato.

In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto con conseguente (parziale) annullamento degli atti gravati (deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2021 e autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande n. 13136 del 16/09/2021).

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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