TAR Venezia, II Torricella Massimiliana: accolto ricorso Comune di Verona su ordine ripristino. Permane obbligo di vigilanza

 
 

II Torricella Massimiliana – «Poiché il Comune non è il proprietario del bene, né ha un rapporto qualificato con lo stesso da moltissimo tempo, non significa che lo stesso possa disinteressarsi dell’attività abusiva commessa sull’immobile vincolato in quanto, essendo l’autorità preposta alla vigilanza urbanistica ed edilizia, può sempre attivarsi nell’esercizio dei propri poteri di controllo per reprimere eventuali illeciti di tipo edilizio e paesaggistico commessi da terzi».

Il complesso monumentale della II Torricella Massimiliana, situato in un ambito collinare nel Comune di Verona, è un’opera militare risalente al 1837, sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica dal 1956 e di tutela monumentale dal 1997. Da più di quarant’anni all’interno, all’esterno e sulla copertura del manufatto, bene demaniale, sono stati installati tralicci, antenne radiotelevisive e radiofoniche in assenza di autorizzazione della proprietà del sito, del concessionario del bene e della Soprintendenza. Tutti i tralicci e gli apparati presenti sono completamente abusivi.

Con Decreto del Direttore generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali del 14 novembre 2017, è stato ordinato al Comune di Verona di provvedere alla rimozione di tutte le apparecchiature di emissione esterne (parabole, antenne ecc.), dei componenti elettronici, nonché delle strutture di sostegno (tralicci, pali, staffe ecc.) installate sulla II Torricella Massimiliana, riportando pertanto il bene alla sua consistenza originaria.

Il Comune è stato individuato dal Ministero come destinatario dell’ordine di ripristino in quanto concessionario del bene sin dai primi anni ’60, ed in quanto non lo ha restituito libero da ogni insediamento al termine della concessione. Non è dello stesso avviso l’Amministrazione comunale che ha proposto ricorso impugnando il provvedimento di ripristino adducendo che il Ministero ha individuato nel Comune il responsabile degli obblighi di vigilanza e custodia, senza considerare le vicissitudine intercorse che hanno comportato la privazione in capo al Comune di un rapporto qualificato con il bene, e l’apposizione del vincolo in data 18 agosto 1997, successivamente alla perdita di tale rapporto qualificato.

Inoltre il Comune di Verona lamenta la contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta perché il provvedimento impugnato non si limita ad ordinare interventi di mero ripristino del bene, ma una serie complessa di onerosi lavori il cui fine è quello di valorizzare il bene.

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio affermando, in sintesi, che in capo al Comune deve essere addebitata una gravissima ed inescusabile negligenza che ha ostacolato l’adempimento degli obblighi di ripristino assunti dallo stesso con l’atto di concessione, e che pertanto correttamente è individuato come destinatario del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 30 maggio 2019 i giudici del TAR Veneziano nella Sentenza n. 00779/2019 hanno riconosciuto che il ricorso proposto dal Comune di Verona è fondato e deve essere accolto per la censura.

Il Tribunale regionale conviene con le difese del Comune circa l’inconfigurabilità della possibilità di individuare nello stesso il destinatario della specifica misura atteso che la concessione in suo favore è scaduta in data 31 dicembre 1984. Inoltre con Deliberazione di Giunta n. 3473 del 13 ottobre 1987 il Comune ha manifestato l’assenza del proprio interesse ad un eventuale rinnovo dando atto che il possesso dell’immobile era sempre stato esercitato dall’Unione Italiana Antigrandine che aveva il bene in concessione e lo aveva adibito a studi sulle avversità atmosferiche e, come acclarato nel corso di un procedimento penale a carico dei responsabili delle emittenti televisive che hanno provveduto all’installazione degli impianti, le chiavi di accesso alla struttura erano possedute solamente da queste ultime e non dal Comune.

In conclusione poiché il Comune non è il proprietario del bene, né ha un rapporto qualificato con lo stesso da moltissimo tempo, non può essere individuato come destinatario della misura di cui allart. 160 (Ordine di reintegrazione) del D.Lgs. 42/04, ed eventuali risalenti inadempimenti della concessione che la proprietà intenda far valere non possono fondare un obbligo di ripristino che invece si basa su autonomi presupposti.

Tuttavia, secondo i giudici, quanto sopra «non significa che il Comune possa disinteressarsi dell’attività abusiva commessa sull’immobile vincolato in quanto, essendo l’autorità preposta alla vigilanza urbanistica ed edilizia, può sempre attivarsi nell’esercizio dei propri poteri di controllo per reprimere eventuali illeciti di tipo edilizio e paesaggistico commessi da terzi, come è reso palese dal c. 2 dell’art. 160 il quale prevede che il Comune debba sempre esser reso partecipe dell’avvio del procedimento e del provvedimento finale di ripristino (…)».

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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