TAR Veneto, Verona: illegittima inerzia del Prefetto all’esecuzione ordinanza di demolizione

 
 

Il TAR del Veneto nella sentenza n.306/2023 pubblicata il 7 marzo 2023 ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto della Provincia di Verona sulla diffida del 4 giugno 2022, avente ad oggetto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione 2014 emessa dal Comune di Verona. Quest’ultimo è stato condannato alle spese di lite in quanto non ha portato  a compimento l’ordinanza di demolizione nonostante siano decorsi circa nove anni dalla sua emanazione


Il ricorrente espone di aver subito danni (infiltrazioni, umidità, etc.) al proprio appartamento a seguito di lavori edilizi abusivi a eseguiti all’immobile soprastante e sanzionati dal Comune di Verona con l’ordinanza di demolizione nr. 218 del 28 febbraio 2014.

Tale ordinanza è rimasta tuttavia ineseguita anche dopo aver diffidato le Amministrazioni intimate (dapprima, con note datate 11 giugno e 17 novembre 2021, il Comune di Verona e poi, stante l’inerzia di quest’ultimo, con atto del 4 giugno 2022, la Prefettura di Verona), affinché adottassero gli atti amministrativi e le operazioni materiali necessarie per dare concreta esecuzione all’ordinanza di demolizione.

L’istante ha quindi proposto ricorso al TAR del Veneto avverso il silenzio, chiedendo accertarsi l’illegittimità dell’inerzia tenuta dalla P.A. e dichiararsi sussistente l’obbligo del Prefetto di provvedere sulla sua istanza del 4 giugno 2022, fissando un termine per l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta che a esso si sostituisca in caso di ulteriore inerzia.

Per i giudici amministrativi il ricorso è fondato e va affermato l’obbligo del Prefetto di provvedere (ovvero di portare a materiale compimento la demolizione delle opere abusive) in forza del nuovo testo dell’articolo 41 D.P.R. n. 380 del 2001.

Tale disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall’accertamento dell’abuso – ai Prefetti, che si avvalgono dell’ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l’autorità militare, del Genio militare.

Il Tar ha pertanto così disposto: «Considerato che è ampiamente decorso il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso (l’ordinanza di demolizione risale al febbraio 2014) deve quindi ordinarsi al Prefetto di Verona di provvedere all’esecuzione dell’ordinanza demolitoria nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; deve altresì ordinarsi al Comune di Verona di trasmettere al Prefetto ogni atto, documento o informazione in suo possesso in ordine all’abuso e di fornire al Prefetto ogni supporto di cui egli possa aver necessità per l’esercizio della sua competenza, secondo quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 41. In caso di inerzia del Prefetto è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno o un dirigente o funzionario da lui delegato, che si attiverà, a ista»

Condannato infine il Comune di Verona al pagamento delle spese di lite, preso atto che l’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio, di fatto, non risulta tuttora portata a compimento, nonostante siano decorsi circa nove anni dalla sua emanazione.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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