TAR Veneto: respinti i ricorsi degli “antennisti”: via libera all’ordinanza di sgombero del Demanio

 
 

Non abbiamo fatto in tempo a scrivere e pubblicare l’articolo “Antenne II Torricella Massimiliana: prove tecniche di abbandono. Le “Torricelle minigolf” nuova terra promessa?” (qui articolo) che subito apprendiamo la notizia che il Tribunale Amministrativo del Veneto ha rigettato i ricorsi presentati dagli antennisti che attualmente occupano ancora illegittimamente la II Torricella Massimiliana destinatari dell’Ordinanza 3951/DR-VE del 16 marzo 2018 con la quale il direttore dell’Agenzia del Demanio regionale Veneto ha disposto il rilascio del compendio demaniale denominato “seconda Torricella Massimiliana” sito in Verona alla via S. Giuliana n.4;

Avevamo ipotizzato che la delocalizzazione delle antenne sul vicino traliccio situato proprio a ridosso della I Torricella Massimiliana, scaturisse probabilmente proprio dallo sgombero che gli antennisti dovranno, prima o poi realizzare a seguito della liberazione della II Torrricella ed in tal senso attendevamo la pubblicazione esito sentenza TAR dell’ 8 gennaio 2020 in merito alla legittimità dell’ordinanza di sgombero emessa dal Demanio.

Le richieste repentine presentate all’unisono dalle sette aziende richiedenti potrebbero essere lette come se le stesse abbiano già informalmente conosciuto l’esito della Sentenza del Tribunale Regionale e, conseguentemente, hanno rappresentato al Comune di Verona e alla Soprintendenza, la volontà di eliminare tralicci, antenne ed installazioni realizzate sul sito della II Torricella Massimiliana, a fronte dell’autorizzazione alla delocalizzazione degli stessi presso altro traliccio attualmente esistente a ridosso della I Torricella Massimiliana, in via Torricelle 7/a, con previa conseguente modifica delle dimensioni dell’attuale struttura.

Questa mattina è stato pubblicato quanto deliberato nelle camere di consiglio dei giorni 8 gennaio 2020 e 5 febbraio 2020 relativamente ai ricorsi presentati dalle seguenti aziende, difese dagli avvocati Luciano Guerrini e Gianluca Mura:

Trasminet s.a.s. di De Rossi Federico e Damiano & C., RTL 102.500 Hit Radio s.r.l., Radio Zeta s.r.l., Radio Lagouno s.r.l., Radio Gambellara s.r.l. (già Radio Universal Verona s.r.l.), P-Sphera s.r.l., O-Sphera s.r.l., E-Sphera s.r.l., Associazione per L’Annuncio Cristiano della Pace, A.C.R.C.- Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria.

Ma facciamo un passo indietro per prendere fiato e raccontare l’importante Sentenza dei giudici della Sezione Prima del TAR Veneziano.

Per lo svolgimento della propria attività di radiodiffusione i ricorrenti occupano e utilizzano il bene demaniale denominato “II Torricella Massimiliana”, che fa parte di un complesso di quattro Torricelle realizzate nella prima metà del diciannovesimo secolo, vincolato dal punto di vista storico ed artistico, sito nel Comune di Verona, in un contesto collinare, a sua volta vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico. In particolare, il contesto collinare in cui è sito l’intero complesso delle quattro Torricelle è stato sottoposto a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1956, e successivamente a vincolo storico e artistico, con Decreto Ministeriale in data 18 agosto 1997.

L’area in cui sorgono le Torricelle è quindi ora sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla parte seconda (Beni culturali) e alla parte terza (Beni paesaggistici) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Su questo sito demaniale da molti anni insistono tre tralicci – di cui uno alto 70 metri e due alti 25 metri – e antenne radiotelevisive; beni utilizzati dalle società emittenti ricorrenti  per l’esercizio della propria attività. L’Agenzia del Demanio, dopo aver accertato l’utilizzo del bene da parte delle, ricorrenti, società emittenti, ha avviato il procedimento amministrativo per il recupero delle indennità di occupazione, precisando sin da subito che le somme richieste non erano dovute a titolo di canone concessorio, stante la carenza di un formale atto di autorizzazione all’occupazione del bene demaniale da parte dell’Ente proprietario, e che la riscossione della somma non avrebbe dunque potuto legittimare l’utilizzo del bene stesso.

Stante il perdurante utilizzo del bene e il mancato pagamento delle somme richieste da parte delle società emittenti ricorrenti nell’anno 2017 è stato avviato un percorso di concertazione, su iniziativa della Procura della Repubblica di Verona, nel tentativo di risolvere le problematiche relative all’occupazione del bene. In tale fase emergeva la necessità di verificare se sussistesse la possibilità di sanare le infrastrutture presenti sul sito, accertandone la compatibilità con le prescrizioni urbanistiche, edilizie e di tutela paesaggistica ed ambientale, così da poter vagliare tutte le soluzioni concretamente perseguibili per la risoluzione della vicenda.

L’Agenzia del Demanio, nel frattempo, affidava all’Università di Padova, in qualità di consulente terzo, il calcolo delle indennità spettanti per la pregressa occupazione del bene demaniale. La Procura della Repubblica, infine, nelle more del procedimento, sottoponeva il sito a sequestro preventivo d’urgenza, contestando il reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 c.p.. Tale misura, tuttavia, non veniva convalidata e l’area era perciò restituita alle emittenti che occupavano il bene. Con tale atto il percorso di concertazione avviato decadeva con esito negativo.

L’Agenzia del Demanio ha proseguito nel compimento delle attività amministrative necessarie per il recupero delle indennità spettanti per l’occupazione del bene e per il rilascio del sito da parte di tutte le emittenti occupanti, dando avvio al procedimento per il rilascio del bene e veniva quindi trasmessa alle ricorrenti le richieste di corresponsione delle somme dovute per l’occupazione e l’utilizzo del bene come definitivamente calcolate dall’Università di Padova.

L’Agenzia del Demanio in data 1 febbraio 2018, inoltre, inviava alle ricorrenti comunicazione di avvio del procedimento di rilascio del sito demaniale e in data 16 marzo 2018 veniva adottata l’ordinanza di rilascio da eseguirsi entro il termine di 60 giorni.

Poco dopo la notifica dell’ordinanza, l’Agenzia del Demanio ha temporaneamente sospeso il procedimento di rilascio già avviato, e ha indetto una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata asincrona rivolta a tutte le Amministrazioni chiamate a verificare la possibilità di sanare i tralicci esistenti sul sito, dal punto di vista edilizio e urbanistico, e la compatibilità di tali infrastrutture con i vincoli paesaggistico-ambientali e storico-artistici gravanti sull’area e sulla II Torricella Massimiliana. Con provvedimento del 3 luglio 2018 atteso l’esito negativo della conferenza di servizi attivata l’Agenzia del Demanio ha riavviato il procedimento per il rilascio del bene e ha invitato nuovamente la ricorrente a liberare il sito, concedendo un ulteriore termine di 240 giorni.

 Il resto è storia recente in quanto le ricorrenti hanno quindi impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di rilascio formulata dal Demanio.

I giudici nell’analizzare i ricorsi escludono che la II Torricella possa essere passata tacitamente dal demanio pubblico al patrimonio indisponibile dello Stato, secondo il fenomeno della c.d. “sdemanializzazione tacita, in virtù dell’uso che del bene è stato fatto nel corso degli anni. Infatti, secondo consolidata e recente giurisprudenza, la sdemanializzazione tacita si realizza solo in casi eccezionali, ossia in presenza di atti e comportamenti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di sottrarre definitivamente il bene all’uso e alla destinazione pubblica e di rinunciare una volta per tutte al suo ripristino. Ai fini di una eventuale sdemanializzazione del bene, pertanto, non rileva né la mera tolleranza dell’occupazione da parte dell’Ente proprietario, né la richiesta di pagamento delle indennità per l’occupazione sine titulo del bene.

Con riferimento al caso di specie, i giudici rilevano che le attività poste in essere dall’Agenzia del Demanio per accertare la possibilità di sanare le infrastrutture esistenti sul bene demaniale – e in particolare l’indizione della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri delle Autorità competenti in materia urbanistica ed edilizia, igienico-sanitaria e di tutela dei beni storico-culturali e paesaggistico-ambientali – non possono essere considerate espressione della volontà dell’Amministrazione di rinunciare in via definitiva alla destinazione ad uso pubblico del compendio delle Torricelle e di sfruttare il bene a fini esclusivamente economici. L’Agenzia del Demanio ha, secondo il TAR, soltanto posto in essere un’attività istruttoria complessa, volta ad acquisire tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della definitiva regolarizzazione della situazione esistente sul bene demaniale che, astrattamente, poteva essere perseguita sia attraverso la sanatoria delle infrastrutture originariamente costruite sul sito demaniale in assenza dei prescritti permessi, sia attraverso la liberazione del sito stesso per farlo rientrare nel pieno possesso dell’Amministrazione.

Inoltre, l’Agenzia del Demanio negli anni ha chiesto alle ricorrenti solo il pagamento di somme a titolo di indennità per l’occupazione senza titolo del bene demaniale, mentre non è mai stato richiesto il pagamento di un regolare canone di concessione: l’Amministrazione, pertanto, lungi dal porre in essere atti finalizzati al semplice sfruttamento economico del bene, ha adottato provvedimenti volti a compensare l’illegittimo utilizzo del bene demaniale da parte delle ricorrenti società emittenti.

I giudici veneziani evidenziano ulteriormente che l’Agenzia del Demanio non ha mai autorizzato l’occupazione del bene da parte delle società ricorrenti con un valido titolo formale. Tantomeno le ricorrenti hanno prodotto un valido titolo di concessione del bene demaniale, rilasciato a loro favore dall’Ente proprietario, né una formale autorizzazione alla subconcessione del bene medesimo da parte di eventuali terzi concessionari, né il contratto accessivo agli atti di concessione, che doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta. Anzi, nei propri scritti difensivi esse stesse hanno più volte dato atto della necessità di addivenire alla regolarizzazione della situazione esistente sul bene demaniale.

Quindi per la Sezione Prima del TAR  l’eventuale tolleranza da parte dell’Ente proprietario, seppure protrattasi nel tempo, oltre a non consentire la sdemanializzazione tacita del bene non determina l’insorgere di alcuna posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in capo all’occupante.

Pertanto, in assenza di un atto formale di concessione e in assenza di un contratto accessivo, stipulato in forma scritta, l’eventuale tolleranza dell’Ente proprietario non è sufficiente a rendere legittima l’occupazione del bene che rimane un’occupazione di fatto, sine titulo, idonea a giustificare l’avvio del procedimento amministrativo per il recupero del bene e il ripristino della sua originaria condizione.

Il Tribunale riconosce che l’Agenzia del Demanio ha legittimamente esercitato la facoltà di indire una conferenza di servizi per l’analisi condivisa delle problematiche relative all’occupazione della II Torricella e dell’area circostante per l’esercizio di attività di radiotrasmissione, attuata per mezzo delle peculiari infrastrutture ivi collocate. La convocazione della conferenza è stata disposta per “acquisire autorizzazioni/pareri/nulla osta degli Enti in indirizzo sulla sanabilità edilizio-urbanistica del traliccio di mt. 70 posto a nord dell’area e dei due tralicci di altezza 25 mt. Posti a sud della torricella e sulla compatibilità delle strutture con i vincoli paesaggistico-ambientale e storico-artistico che gravano sull’area della II Torricella Massimiliana …”. La stessa, quindi, era volta a verificare la sanabilità delle infrastrutture sotto il profilo edilizio-urbanistico e la compatibilità con i vincoli paesaggistici e ambientali.

All’esito della conferenza di servizi, poiché tutte le Amministrazioni competenti hanno espresso parere negativo, l’Agenzia del Demanio ha adottato la determinazione di conclusione negativa e, coerentemente, ha dato di nuovo avvio al procedimento per il rilascio del bene da parte delle occupanti concedendo un ulteriore termine di 240 giorni.

Il TAR ha ritenuto infondato anche il terzo motivo del ricorso con il quale le ricorrenti lamentano la mancanza di un adeguato bilanciamento, da parte dell’Amministrazione, degli interessi di natura e rilievo pubblicistico dei quali la stessa sarebbe portatrice, atteso lo svolgimento di un’attività di interesse generale di rilievo costituzionale. Invero per i giudici, a fronte dell’occupazione sine titulo del bene, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il potere autoritativo attribuitole dalla legge per rientrare nel possesso del bene, così da consentirne la destinazione all’uso pubblico.

In tali situazioni, quindi, non occorre comparare l’interesse pubblico all’acquisizione della disponibilità del bene con quello privato alla conservazione del bene, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela. E comunque, nel caso in esame l’oggettiva impossibilità di regolarizzare le infrastrutture necessarie per le attività di radiotrasmissione, accertata e dichiarata dalle competenti amministrazioni, sia sotto il profilo urbanistico ed edilizio, sia sotto il profilo ambientale e paesaggistico, rende oggettivamente impossibile far luogo al preteso bilanciamento dell’interesse pubblico con l’interesse della ricorrente all’uso del bene per l’esercizio di tale attività.

 

La Sentenza del TAR Veneto chiarisce, laddove ve ne fosse ancora necessità, o per arroganza o per ignoranza, che la disciplina delle comunicazioni elettroniche non può sostituirsi alla normativa paesaggistica e in presenza di infrastrutture costruite senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, come i tre tralicci di cui si controverte in questa sede, l’Agenzia del Demanio ha legittimamente e doverosamente sottoposto le stesse ad un accertamento ex post di compatibilità paesaggistica, che nel caso di specie ha avuto esito negativo.

Quindi, una volta intervenuto il parere negativo della Soprintendenza circa la possibilità di sanatoria paesaggistica dei tre tralicci l’Agenzia del Demanio, oltre ai pareri negativi del Comune sulla sanabilità delle infrastrutture anche dal punto di vista urbanistico e edilizio, l’Agenzia del Demanio non poteva far altro che portare avanti il procedimento per il rilascio del bene. Tanto più se non risulta che le ricorrenti abbiano mai impugnato né il parere negativo della Soprintendenza, né gli altri pareri resi dalle Amministrazioni competenti.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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