TAR Veneto: Comune di Verona “vince” contro il ricorso delle sale giochi sulla riduzione orari

 
 

Con la Sentenza n. 892 del 26/10/2017, pubblicata il 06/11/2017, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso proposto da New Slot Sas di Davide Pappalardo e C., Stop Sas di Mannino Giuseppe e C., Cafè Min di Lin Maoli (rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Tirapelle e Antonio Sartori) con l’intervento ad adiuvandum di Codere Network Spa e di Hbg Connex S.p.A. (rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Giacobbe e Cino Benelli) contro il Comune di Verona (rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, Giovanni R. Caineri).

Oggetto del ricorso era l’annullamento dell’Ordinanza n. 9 del 15 febbraio 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Verona ha regolamentato gli orari di esercizio delle sale da gioco ed utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, e della Deliberazione n. 52 del 23/02/2016 con la quale la Giunta Comunale del Comune di Verona ha approvato la misura delle sanzioni per violazione dell’Ordinanza sindacale n. 09 del 15 febbraio 2016.

Le ditte ricorrenti gestiscono alcuni pubblici esercizi in cui sono installati sistemi di gioco con vincita in denaro e con il ricorso all’esame hanno chiesto l’annullamento degli atti  con cui il Comune di Verona ha rimodulato gli orari di esercizio delle sale giochi e scommesse e gli orari di funzionamento (accensione e spegnimento) degli apparecchi con vincita in denaro nonché fissato la misura minima e massima delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione dei divieti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. In virtù della contestata rimodulazione degli orari l’attività gestita dalle parti ricorrenti, che prima fruivano di un orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 2.00, è oggi aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni.

Nella camera di consiglio del 26 ottobre i magistrati Claudio Rovis, Marco Rinaldi,  e Michele Pizzi hanno respinto l’azione di annullamento e la connessa domanda risarcitoria, con condanna delle parti ricorrenti e degli intervenienti al pagamento delle spese di lite.

Di seguito le interessanti motivazioni del Collegio.

“La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP).

La competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze è pacifica in giurisprudenza e non necessita di particolari glosse. L’ordinanza sindacale non contrasta con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, i quali non predeterminavano i tempi e i modi dell’intervento sindacale.

La censura con cui le ricorrenti deducono il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non merita condivisone.

Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale.

Nel caso di specie, il Comune resistente ha, in ogni caso, effettuato una congrua istruttoria, evidenziando, da un lato, l’elevato numero di macchinette per il gioco presenti nel territorio comunale (n. 1673 slot-machine, che consentono vincite in denaro sino a € 100,00, e n. 380 VLT che consentono vincite in denaro sino a € 5.000,00) e, dall’altro, l’aumento delle patologie connesse al gioco.

I dati forniti dalla ULSS Scaligera evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che presso l’USLL n. 20, nel cui distretto ricade il Comune intimato, un significativo numero di persone (176) sono state prese in carico nel 2015 dall’Ambulatorio a ciò specificamente dedicato in quanto affette da gioco d’azzardo patologico.

E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e/o ai servizi sociali.

Vanno disattese anche le censure con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e disparità di trattamento: neppure meritano di essere coltivate le questioni di compatibilità comunitaria prospettate dalle ricorrenti.

L’ordinanza, in disparte ogni considerazione in ordine alla sua natura di atto generale, è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.

La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.).

La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale.

La Corte di Giustizia ha più volte specificato che restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo, con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni ordinamentali, di restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE).

Secondo la giurisprudenza europea spetta a ciascuno Stato membro decidere, nell’ambito del proprio potere discrezionale, se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività di gioco o scommessa, oppure soltanto limitarle e prevedere, a tal fine, modalità di controllo più o meno rigorose, tenendo presente che la necessità e la proporzionalità delle misure adottate deve essere valutata unicamente alla luce degli obiettivi perseguiti e del livello di tutela, che le autorità nazionali interessate intendono garantire.

Ciò posto, l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco compulsivo o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni) – è apparsa al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.) – obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (TAR Veneto, 114/2016) – ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco.

Neppure può ritenersi sussistente la lamentata violazione del principio di affidamento, considerato che l’ordinanza impugnata trova giustificazione in fatti e normative sopravvenuti rispetto all’avvio dell’attività (l’aumento del numero delle persone affette da disturbi del gioco d’azzardo; l’approvazione della L.R.V. n. 6/2015, il cui art. 20 promuove interventi degli Enti Locali finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal GAP) e che, in ogni caso, gli imprenditori del settore, in quanto soggetti professionali, erano a conoscenza o avrebbero dovuto conoscere con l’utilizzo della diligenza professionale (1176, comma 2, c.c.), che la normativa europea e nazionale di riferimento consentiva alle autorità pubbliche di porre restrizioni all’esercizio di attività economiche legate all’attività di gioco o scommessa, allo scopo di tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini e in particolare delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione, maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni e illusioni del gioco d’azzardo.

La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016).

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here