TAR Veneto: AMT Verona Spa deve consegnare a Immobiliaria Srl la documentazione richiesta. Era necessario?

 
 

Nella camera di consiglio del 16 gennaio i magistrati del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, hanno pronunciato la Sentenza n. 00107/20, pubblicata il 29 gennaio 2020, sul ricorso proposto dalla società Immobiliaria Srl contro l’Azienda Mobilità e Trasporti SpA di Verona (A.M.T. SpA), non costituita in giudizio, per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia integrale della documentazione richiesta e per la condanna di A.M.T. SpA al rilascio alla ricorrente di copia integrale della suddetta documentazione.

La società Immobiliaria Srl ha chiesto la condanna dell’Azienda Mobilità e Trasporti SpA  di Verona, alla consegna degli atti relativi al progetto di localizzazione del capolinea della nuova linea tranviaria cittadina all’interno del terreno di sua proprietà. La ricorrente ha lamentato che era stata apposta una recinzione di cantiere su una porzione del proprio compendio, accompagnata da un cartello recante il riferimento alla procedura di appalto indetta da A.M.T. s.p.a. per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura di veicoli relativi alla realizzazione del suddetto capolinea. Per tale motivo nel maggio 2019 aveva presentato all’A.M.T. istanza di accesso, ex art. 22 L. 241/1990, al fine di esaminare la documentazione relativa a tale progetto, onde verificarne la conformità alla normativa di riferimento, ma non era pervenuta alcuna risposta nel termine previsto di legge.

Parte resistente non si è costituita in giudizio.

All’udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione deducendolo fondato in quanto la società Immobiliaria Srl “risulta titolare di un interesse giuridicamente qualificato all’esame degli atti per i quali ha presentato richiesta di accesso, in quanto titolare di area interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica, al fine di consentire alla proprietà di valutarne la conformità alle norme applicabili.”

Conseguentemente il TAR ha condannto l’A.M.T. SpA all’esibizione delle documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni, previo annullamento del provvedimento di diniego tacito formatosi ex art. 25, c. 4, L.241/90.

Era necessario arrivare a sentenza?. Sarebbe interessante conoscere le motivazioni addotte da A.M.T. SpA afferenti la mancata consegna documentale anche al fine di valutare se le “spese compensate” da Sentenza possano essere considerate, o meno, danno erariale causato da un mero “impuntamento degli uffici”, in difetto pertanto di una reale previsione di diniego così come previsto dalla L. 241/90. Diversamente mi aspetto di leggere il ricorso al Consiglio di Stato da parte di A.M.T. SpA.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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