So.Lo.Ri. SpA: il Comune di Grezzana nuovo socio. Respinta domanda del Comune di Scansano. Statuto da rivedere?

 
 

Accolta la domanda di ingresso societario da parte del Comune di Grezzana (VR) mentre è stata respinta quella proveniente dal Comune di Scansano (GR). Lo Statuto della società So.Lo.Ri. SpA prevede tuttavia che le azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del presente Statuto senza citare alcun limite territoriale.

Anche il Comune di Grezzana entra in  So.Lo.Ri. SpA al fine di procedere tramite la stessa alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali. La Giunta comunale di Verona ha approvato, Delibera n. 233 del 15 luglio 2019, la cessione di una quota azionaria, della società in house, al Comune di Grezzana al valore di 1.373,00 euro. Il prezzo è stato calcolato sul patrimonio netto di So.Lo.Ri. SpA, che, in base al bilancio approvato al 31/12/2018, ammonta ad Euro 1.373.729,00, a fronte di un valore nominale di Euro 500,00 per azione.

Sicuramente un cospicuo plusvalore (274,6%) considerato che l’operatività delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi è iniziato il 1° gennaio 2014, a seguito della Deliberazione n. 54 del 18 settembre 2013, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Società Locale Riscossione SpA (“So.Lo.Ri. SpA”), a totale partecipazione pubblica, con capitale sociale di Euro 500.000,00.

L’ingresso del Comune di Grezzana nel capitale sociale fa salire a cinque il numero delle amministrazioni con cui So.Lo.Ri. SpA ha sottoscritto contratti di servizio. La società è attualmente posseduta dal Comune di Verona per il 99,30%, dal Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) per lo 0,20%, dal Comune di Pescantina (VR) per lo 0,10%, dal Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per lo 0,20%, dal Comune di Valeggio sul Mincio (VR) per lo 0,10% e dal Comune di Grezzana (VR) per lo 0,10%;

E’ stata invece respinta la domanda di entrare nella compagine sociale di So.Lo.Ri. SpA,
acquistando n. 1 azione del capitale, presentata dal Comune di Scansano (GR) al fine di usufruire del servizio di riscossione coattiva fornito dalla Società.

Dalla lettura della Delibera di Giunta n. 241 del 23 luglio 2019 pare che la causa ostativa risieda nella Deliberazione n. 20 del 27 marzo 2014 del Consiglio Comunale di Verona la quale ha espresso un indirizzo favorevole all’alienazione della quota eccedente il 51% del capitale sociale di So.Lo.Ri. SpA ad altre Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto sociale, sulla base di un’istruttoria volta a proporre l’ingresso nella Società ai soliEnti ubicati nel territorio della Regione Veneto e delle Province confinanti”.

In realtà la predetta Deliberazione richiamata nulla dice al tal riguardo, rimandando sommariamente la questione della “territorialità” alla nota prot. n. 170106 del 19 giugno 2013, con la quale il “Sindaco di Verona ha informato gli Enti locali del territorio della Regione Veneto e delle Province confinanti, dell’intenzione del Comune di Verona di costituire una società di riscossione, invitando gli stessi a partecipare al capitale sociale per avvalersi dei servizi erogati dalla medesima società”.

Fattispecie rafforzata dalla lettura dello Statuto della So.Lo.Ri. che all’art. 6 recita: “Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle
Amministrazioni Pubbliche comprese nell’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di
Statistica, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.
196, ove tra l’altro sono comprese le regioni e provincie autonome, le Provincie, i
comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali. (…) Le
azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del
capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del
presente Statuto.” Senza citare pertanto alcun limite territoriale.

Rimane inoltre da capire la discrasia evidenziata tra quanto indicato nella Delibera di Giunta n. 241/2019 di cui sopra e quanto previsto dalla previsione normativa contenuta nell’art. 52, c. 5, lett. b), punto 3, del D.Lgs n. 446/1997 (1)(“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”), il quale prevede che l’ambito territoriale di operatività della società “in house” per la gestione dei servizi di riscossione deve essere circoscritto “solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla”.

Non c’è alcuna norma nella legislazione italiana che vieta alle società partecipate dalla pubblica amministrazione che gestiscono servizi pubblici locali di svolgere operazioni anche al di fuori dell’ambito territoriale di affidamento in house. L’ha spiegato peraltro anche  il TAR di Genova al Comune di Rapallo nella sentenza n. 606/2016, I giudici amministrativi hanno precisato che i limiti alle società in house devono essere espressi e interpretati restrittivamente ma che devono essere pur sempre stabiliti dallo statuto e in particolare dalla legge. In questo caso, come affermato nella sentenza, lo stesso statuto richiamava sì la disciplina nazionale ma, come quest’ultima, esso non prevedeva alcun limite territoriale alle attività indicate nell’oggetto sociale né alcun obbligo di esclusiva totale per la PA di riferimento. Esattamente come il caso di So.Lo.Ri. SpA. Addirittura la Sentenza del Consiglio di Stato VI 8 maggio 2014 n. 2362, ammette che le società “in house” costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali possono svolgere servizi per enti diversi da quelli costituenti, partecipanti o affidanti purché si tratti di soggetti erogatori di servizi pubblici locali.

Sull’argomento è intervenuta anche la normativa UE, prevedendo all’art. 12 della Direttiva 24/2014 che la società “in house” deve svolgere più dell’80% della propria attività a favore dell’amministrazione controllante (si confronti Parere C.S. Commissione Speciale 21 aprile 2016 n. 968). In tal senso parrebbe da “rivedere” l’art. 6 dello Statuto della So.Lo.Ri. SpA nella parte in cui prevede che “Le azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del presente Statuto.”

Con l’occasione ricordiamo che la So.Lo.Ri. SpA ha, dal 1 di luglio, un nuovo Direttore Generale. L’agenzia che riscuote le tasse municipali è infatti diretta da Antonio Airoldi, con precedente incarico di funzionario nella Trentino Riscossioni Spa di Trento. Il Direttore percepirà uno stipendio lordo di 150mila euro l’anno ed un contratto a tempo “politico determinato”, della durata tre anni con scadenza il 30 giugno 2022 (zona elezioni). Ricordiamo che il bando di ricerca del Direttore Generale era stato emanato, dall’Amministrazione Sboarina, per sostituire il direttore in carica, Alessandro Tatini, il quale era stato assunto a mezzo di “scelte politiche” e non tramite selezione pubblica. Infatti nonostante il parere contrario pronunciato il 09.08.2013 dal Direttore Area Risorse Umane, che aveva certificato l’incapacità per la new.co di assumere ex novo personale proprio, indicando quali possibili soluzioni il trasferimento di risorse umane dall’Ente locale, l’assunzione di Alessandro Tatini fu comunque effettuata.

La nascita della So.Lo.Ri. SpA è stata caratterizzata da altri pareri sfavorevoli come quello del Collegio dei Revisori, i quali, in data 05/09/2013, visto il parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, hanno espresso “parere non favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto (costituzione Società Locale Riscossione) in quanto si autorizza una spesa in conto capitale in assenza di bilancio di previsione approvato ed inoltre allo stato attuale il pagamento di tale spesa entro il corrente esercizio non risulta compatibile con gli obiettivi in materia di patto di stabilità per l’esercizio 2013”.

La lettura delle carte offre spunti di riflessione in cui appare evidente di come “la politica” abbia “forzato” la mano in campi non di competenza. Atti di cui gli Amministratori dell’epoca dovranno certamente rispondere assumendosene le correlate responsabilità, al pari dei Dirigenti.

Alberto Speciale

 

(1) 5. I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla; 4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) l’affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e’ apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here