Regione Veneto: istituzione del “Registro della Rete dei Cammini Veneti”. Verona candida l’8^ Circoscrizione?

 
 

Con Deliberazione n. 962 del 14 luglio 2020 (BUR n. 120 del 4 agosto 2020) la Giunta Regionale del Veneto  ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 4 del 30 gennaio 2020, il “Registro della Rete dei Cammini Veneti” (RCV) e ha definito modalità e termini per l’iscrizione, l’aggiornamento e la pubblicizzazione.

Con la Legge Regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all’aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti (RCV), prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.

    In particolare la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:

  1. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;
  2. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
  3. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
  4. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 4.

Con la Deliberazione 962/2020 la Giunta ha istituito, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 4/2020, il Registro della Rete dei Cammini Veneti (RCV)  e ne ha definito le modalità e i termini di iscrizione, aggiornamento e pubblicizzazione, così come descritto nell’Allegato A.

Per quanto riguarda la Gestione della RCV (art.3), la L.R. prevede che gli interventi di ricognizione ed individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:

  1. dagli Enti locali, dagli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli Enti parco regionali e nazionali, dalle Associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
  2. da Associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;
  3. dalle organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
  4. da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) e c).

I soggetti gestori dei cammini garantiscono l’accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità. Mentre sempre agli stessi competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate ad incentivarne la fruizione.

     Infine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l’altro:

  1. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;
  2. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;
  3. gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti.

La Legge Regionale 4/2020 potrebbe rappresentare una ottima possibilità di aggancio per il Comune di Verona relativamente al Progetto di Valorizzazione e Promozione dei Sentieri dell’8^ Circoscrizione da poco partito, ed ancora in fase di programmazione e concertazione. Sono già stati identificati due anelli escursionistici che uniscono le due vallate – Valpantena e Valsquaranto – uno da 18 e da 20 km, con un nome (in bozza) assolutamente evocativo del territorio: “I grandi anelli della Storia”.

Alberto Speciale

(Foto copertina: il castello di Montorio, ph Gianni Maggia)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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