Programma delle opere triennali: trasparenza e coerenza. Fine delle promesse a fini elettorali?

 
 

Ogni anno viene puntualmente redatto ed aggiornato dal Comune di Verona (come in tutti i Comuni italiani, ndr) il Programma Triennale delle Opere Pubbliche da realizzare.

Il programma contiene l’elenco di tutte le opere pubbliche che l’Amministrazione “dichiara” che realizzerà in un triennio. Molte opere vengono effettivamente realizzate. Altre invece no, continuando comunque ad occupare gli spazi del documento programmatico e diventando pertanto incoerenti ed incompiute.

Un caso su tutti: il Castello di Montorio. Due gli interventi indicati nel Piano, fin dal 2010. Il primo relativo alla “valorizzazione culturale dell’area del recinto interno con allestimento di uno spazio culturale all’aperto” del valore di 600 mila euro (aumentati ad 800 mila) con indice di priorità 3 (su una scala da 1 a 3 in cui il n. 1 è il livello di massima priorità. Il secondo afferente invece al “completamento dell’intervento di conservazione e restauro della cinta muraria” del valore di 250 mila euro (erano 500 mila) con indice di priorità 2. Tali interventi oltre a non essere mai stati fatti sono stati addirittura cancellati dal Piano delle opere 2016/2018 e 2017/2019.

Ma le cose a breve dovrebbero cambiare.

Ordine di priorità, coerenza con la precedente programmazione, indicazione delle opere incompiute, elenco degli immobili pubblici da cedere o valorizzare. Sono queste le principali novità del nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche, che sarà operativo a decorrere dalla programmazione 2019/2021. Con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, tuttora in attesa di pubblicazione, sono definite, in attuazione all’articolo 21, comma 8 del D.Lgs 50/2016, le procedure e gli schemi tipo per il programma triennale dei lavori pubblici e per il programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi. Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori comprende anche il valore complessivo dei beni immobili che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili mediante cessione di immobili disponibili o concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili di proprietà, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione di cui all’articolo 58 del D.L. 112/2008.

La redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche compete al soggetto da individuare all’interno dell’ente, il quale riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai Responsabile Unico.
Le amministrazioni adottano lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici proposti e successivamente lo pubblicano sul proprio sito per almeno trenta giorni. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni.

Sono compresi nel Programma Triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato o tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso. L’elenco annuale deve dare conto della previsione in bilancio della copertura finanziaria, della data prevista per l’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma, del rispetto dei livelli di progettazione minimi e della conformità dei lavori agli strumenti urbanistici. Per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro.
Le amministrazioni sono tenute altresì ad osservare l’ordine di priorità indicato negli atti di programmazione, valutata su tre livelli (1=massima, 2=media, 3=minima). Sono prioritari i lavori di:

  • ricostruzione,
  • riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali,
  • di manutenzione,
  • di recupero del patrimonio esistente,
  • di completamento delle opere incompiute,
  • i progetti definitivi o esecutivi già approvati,
  • i lavori cofinanziati con fondi europei,
  • i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

La proposta sembra in ossequio a i più elementari principi di trasparenza e legalità. Basta “mescolare le carte” quel che è stato scritto si dovrà fare.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here