Polizia Municipale e spese per manifestazioni: nota interpretativa ANCI

 
 

L’ANCI con una nota interpretativa, del 23 novembre  2017, ritorna sulla questione delle attività di sicurezza e gestione della circolazione nel territorio richieste da soggetti privati in occasione di feste, eventi e manifestazioni sportive, (…) cercando di chiarire ulteriormente le novità introdotte dall’articolo 22, comma 3-bis, del Dl 50/2017. Verona News se ne era già occupata il 13 luglio (vedere qui).

La disposizione impone al promotore e/o organizzatore di una manifestazione di farsi carico integralmente delle spese del personale relative alle prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative da loro promosse di carattere privato. L’intervento è volto a escludere che gravino in qualunque modo sul bilancio comunale gli oneri di spesa connessi a servizi attivati in seguito alla richiesta da parte di privati, per esempio in occasione di spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive. Il tutto nella considerazione che tali servizi vengono svolti a esclusivo favore dei soggetti richiedenti.

Precedentemente, gli enti locali prevedevano l’assunzione di queste spese da parte dei soggetti organizzatori ricorrendo alla stipula di specifiche convenzioni in base all’articolo 43, comma 3, della Legge 449/1997 “[…] le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con i soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. […]” e all’articolo 119 del D.Lgs. 267/2000.

La nota ANCI evidenzia che da questo obbligo discende l’impossibilità per i Comuni di consentire lo svolgimento di eventi che comportino servizi di sicurezza e polizia stradale necessari a garantirne lo svolgimento senza avere preventivamente incassato il versamento.
Ciò significa l’impossibilità di prevedere esclusioni o limitazioni che sostanzialmente svuotino tale prescrizione, con inevitabile responsabilità erariale a carico di chi assuma decisioni contrastanti con l’espressa previsione normativa. In tal senso, l’ANCI si limita a escludere dal pagamento del corrispettivo quelle prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali come definite dall’articolo 2 del CCNL 19/02/2002 comparto Regioni – Autonomie Locali personale non dirigente, le prestazioni che rientrano tra i servizi a domanda individuale previste dal D.M. 31/12/1983, nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi come previsto dalla Legge 7/03/1986 n.65, infine quelli svolti nell’ambito dei servizi istituzionali previsti dalle leggi e dai regolamenti e dai provvedimenti adottati in emergenza.

L’ANCI sottolinea che in materia di corrispettivi, fermo restando le prestazioni accessorie rese dalla Polizia Locale, compresi l’utilizzo e il deterioramento dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell’ente per l’espletamento del servizio come previsto nei regolamenti comunali ovvero di disciplina del Corpo o per le iniziative di carattere privato, appare coerente con la ratio e l’interpretazione letterale della norma che l’impiego del personale sia sempre disposto dal dirigente responsabile, in concomitanza dei turni ordinari, o, se necessario, anche facendo ricorso alle prestazioni di lavoro fuori dall’orario di servizio.
Le eventuali ore di servizio aggiuntivo, in occasione degli eventi, non saranno considerate per il calcolo degli straordinari del personale stesso e cioè sia dal monte ore massimo consentito pro-capite, sia per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per gli straordinari da parte dell’ente. In ogni caso, l’impiego del personale non realizza un automatismo tra la quantificazione definita della somma dovuta dai privati e la remunerazione dei relativi servizi prestati. Le modalità di utilizzo delle risorse complessivamente incamerate dall’ente e frutto delle prestazioni pagate da terzi per i suddetti servizi resi dalla Polizia locale, infatti, devono essere oggetto di specifica disciplina in sede di contrattazione decentrata e integrativa, che tenga ovviamente conto dell’onere e della gravosità degli impegni del personale.

Nel considerare l’applicabilità della norma riferita a tutte le attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la gestione della circolazione nel territorio dell’ente, disponendo espressamente che le spese del personale per tali iniziative devono essere poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento, l’ANCI ritiene oltremodo utile, anche al fine di assicurare la omogeneità di trattamento, avviare una serie di accordi quadro con le rappresentanze dei soggetti organizzatori delle iniziative (sportive, culturali, di spettacolo), nonché con le rappresentanze dei soggetti di natura commerciale.
Le tipologie di servizi di carattere privato effettuati a richiesta di enti o di persone fisiche, previo pagamento, devono intendersi d’altronde tutti quelli diretti a regolare il traffico, sia in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli, sia in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese a ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità.
Si aggiungono i servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive. In tal senso determinanti saranno gli interventi regolatori da parte dei singoli Comuni volti a definire i criteri di calcolo degli oneri a carico degli organizzatori privati, in ragione della complessità dei servizi e del numero di personale da impiegare. Dovranno essere definite anche le procedure di esame delle richieste e le modalità di risposta.

La questione più delicata è evidentemente quella dell’organizzazione dei servizi laddove le scelte degli organi chiamati a questa potranno contrastare con le richieste dei promotori degli eventi, considerato che, ovviamente, questi ultimi saranno interessati a contenere il corrispettivo per ridurne l’impatto sugli oneri complessivi di organizzazione dell’evento (anche per evitare di dover riversare tali costi su quelli di vendita dei biglietti) e gli organi, tenuti a definire un servizio adeguato, attese anche le responsabilità addebitabili nel caso in cui si verificassero episodi che ne evidenziassero la carenza.

Speciale Alberto

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here