Partono le sanzioni per i genitori sprovvisti di seggiolino antiabbandono

 
 

Da venerdì 6 marzo il seggiolino antiabbandono in auto è obbligatorio per il trasporto dei bambini di età inferiore ai quattro anni.

Per i guidatori sprovvisti, previste sanzioni da 81 a 326 euro (con sconto del 30% se pagate entro 5 giorni ) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Inoltre, per chi commette due infrazioni in due anni, rischio di sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

L’obbligo, introdotto da una disposizione del nuovo Codice della strada entrato in vigore lo scorso 7 novembre, è stato differito di alcuni mesi per consentire alle famiglie l’acquisto del nuovo dispositivo.

L’utilizzo del seggiolino anti abbandono serve a garantire la sicurezza durante la guida e ad evitare che i genitori dimentichino il bambino in auto. L’articolo 172 del Codice della Strada prevede l’obbligo dell’uso di seggiolino omologato e adeguato al bambino fino a 150 cm di altezza.

I nuovi dispositivi hanno un’attivazione automatica di segnalazione ad ogni utilizzo, senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni.

In caso di abbandono, scattano segnali visivi, acustici e vibrazione che devono essere uditi sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Inoltre, tramite una app o Bluetooth, è possibile collegare il dispositivo anti-abbandono allo smartphone per l’invio di notifiche e segnalazioni.

L’obbligo vale quando si utilizzano veicoli chiusi immatricolati in Italia o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia.

Chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guidano in Italia un veicolo con targa estera, non hanno l’obbligo di installare il dispositivo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un sito web (www.bonuseggiolino.it) dove effettuare le richieste per ottenere un bonus del valore di 30 euro per seggiolino, valevole sia per l’acquisto che per il rimborso a coloro che l’abbiano già acquistato. Il contributo deve essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età, al momento dell’acquisto.

 
 

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