Ordinanza Sindacale: inquinamento da impianti riscaldamento alimentati a biomassa legnosa

 
 

Nei fumi che si producono con la combustione del legno sono presenti numerose sostanze tossiche e cancerogene: benzene, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine, polveri fini e ultrafini. Tutti gli studi confermano come i fumi di legna producano un deterioramento della qualità dell’aria, all’interno e all’esterno delle abitazioni, in particolare a causa della emissione di polveri fini e ultrafini (PM10, PM2,5). Numerosi studi hanno valutato i possibili effetti sulla salute attribuibili all’esposizione, in ambienti domestici, ai prodotti di combustione di biomasse, concludendo che il fumo di legna possa avere effetti negativi sulla salute umana. In particolare nel 2010 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato il fumo di legna come possibile cancerogeno per l’uomo. In Europa, la produzione d’energia elettrica e di calore dalla combustione di biomasse è in costante aumento (12%annuo), anche grazie agli incentivi per favorire la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra.

ll Decreto Legislativo 13/08/2010, 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno.

ll monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga              uno dei più critici soprattutto in corrispondenza della stagione invernale, periodo in cui le condizioni di ristagno atmosferico  fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che spesso in maniera consecutiva superano il valore limite dei 50 µg/m3 per più giorni.

Per contenere l’inquinamento il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto 7/11/2017 n. 186,  “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.

In tal senso anche l’Accordo di Bacino Padano, all’art. 2, comma 1, lettera g, e all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pallet conforme agli standard.

Il 6 settembre 2018 nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall’Accordo di Bacino Padano. Mentre in data 10 settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona che ha illustrato le misure previste nell’Accordo.

Il Sindaco di Verona con l’Ordinanza n. 59 del 18 ottobre 2018 ha ritenuto necessario adottare uno specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.l.S. del 6 settembre 2018, misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento da PM10 intervenendo anche sulle emissioni derivanti dall’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa.

L’Ordinanza prevede:

  1. divieto di di installare generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle in base atta classificazione ambientale introdotta  con D.M. 186/2017;
  1. divieto di di utilizzare  generatori  di calore domestici alimentati a biomassa  legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con, una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
  1. obbligo di di utilizzare, nei generatori di calore a potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte Il, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 15212006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma EN UNI ISO 17225-2 da parte di un Organismo   di certificazione accreditato.

Chiunque violi le disposizioni dell’Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

l Decreto Legislativo 13/08/2010, 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno.

ll monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga              uno dei più critici soprattutto in corrispondenza della stagione invernale, periodo in cui le condizioni di ristagno atmosferico  fanno innalzare le concentrazioni delle polveri con valori che spesso in maniera consecutiva superano il valore limite dei 50 µg/m3 per più giorni.

Per contenere l’inquinamento il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto 7/11/2017 n. 186,  “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”.

In tal senso anche l’Accordo di Bacino Padano, all’art. 2, comma 1, lettera g, e all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pallet conforme agli standard.

Il 6 settembre 2018 nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall’Accordo di Bacino Padano. Mentre in data 10 settembre 2018 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona che ha illustrato le misure previste nell’Accordo.

Il Sindaco di Verona con l’Ordinanza n. 59 del 18 ottobre 2018 ha ritenuto necessario adottare uno specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.l.S. del 6 settembre 2018, misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento da PM10 intervenendo anche sulle emissioni derivanti dall’utilizzo degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa.

L’Ordinanza prevede:

  1. divieto di di installare generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle in base atta classificazione ambientale introdotta  con D.M. 186/2017;
  1. divieto di di utilizzare  generatori  di calore domestici alimentati a biomassa  legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con, una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. 186/2017;
  1. obbligo di di utilizzare, nei generatori di calore a potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte Il, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 15212006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma EN UNI ISO 17225-2 da parte di un Organismo   di certificazione accreditato.

Chiunque violi le disposizioni dell’Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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