Ordinanza del Sindaco: norme per macellazione animali a domicilio ad uso privato

 
 

E’ stata pubblicata oggi l’Ordinanza del Sindaco n. 70 del 27 novembre relativa alle norme che disciplinano la macellazione a domicilio degli animali per uso privato.

L’Ordinanza prevede che:

  • Sono consentite, di norma nel periodo da novembre a marzo, le macellazioni presso il domicilio privato degli animali della specie suina in numero massimo di 2 suini per nucleo familiare, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione.
  • È sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli cvi-caprini.
  • È sempre consentita e non soggetta a restrizioni la macellazione per uso privato, degli animali di bassa corte (volatili e conigli).
  • La macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione ed esclusivamente nell’orario di attività del Servizio Veterinario, presso gli insediamenti in cui si allevano o si detengono tali animali, registrati presso il Servizio Veterinario, ai sensi dell’O.M. 12/4/2008 e del D.Lgs. n. 200 del 26/10/2010 e s.m.i.
  • Le carni ottenute dalla macellazione dei suini presso il domicilio privato devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all’interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da esse.
  • Coloro che intendono ottenere l’autorizzazione per macellare i suini a domicilio dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, alla segreteria del Distretto del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS 9 Scaligera competente per territorio, lasciando nome, cognome e recapito telefonico per concordare luogo e orario della macellazione che viene in questo modo autorizzata.
  • Il Servizio Veterinario provvede ad eseguire l’ispezione sanitaria integrandola con l’esame trichinoscopico o altri accertamenti previsti dalla normativa in vigore.
  • L’abbattimento dei suini deve avvenire previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo applicato esclusivamente da persone che  abbiano  un adeguato livello di competenze per l’esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze.
  • Immediatamente dopo lo stordimento si deve procedere al dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo; il dissanguamento deve avvenire in modo rapido e completo.
  • La lavorazione deve avvenire nel modo più igienico possibile, con attrezzature ed utensili puliti, sanificati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
  • Tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati sono tenuti a disposizione  del Servizio Veterinario  per l’esecuzione della visita ispettiva.
  • Le carni potranno essere lavorate solo dopo l’esito favorevole dell’ispezione sanitaria.
  • A seguito dell’esito favorevole dell’ispezione sanitaria, il Servizio Veterinario compila la richiesta di pagamento delle somme previste dal tariffario regionale approvato con D.G.R. n. 1251 del 28 settembre 2015 con la voce tariffaria 9.2 “Ispezione delle carni di animali macellati a domicilio per autoconsumo”, all’utente sarà recapitato successivamente un bollettino MAV per effettuare il pagamento della  prestazione.
  • La macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed avi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta violazione dell’art. 13 del Regolamento per la vigilanza igienico-sanitaria delle carni approvato con D. 20/12/1928, n. 3298, sanzionato con l’art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all’art. 358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934, così come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da 1.549,00 € a 9.296,00 €.

Pertanto, qualsiasi suino macellato senza  la preventiva autorizzazione o qualsiasi animale della specie bovina, equina ed avi-caprina macellato fuori dai centri di macellazione autorizzati dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/1980 ai fini della confisca e distrutto con spese a carico del detentore, con le modalità previste dal Reg. (CE) 1069/09.

I sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti ai sensi del (CE) 1069/09.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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