Movimento Consumatori del Veneto: sentenza della Corte dei Conti con rito abbreviato

 
 

E’ stata depositata ieri, 15 settembre, la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto – sul giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30326 del registro di segreteria avviato nei confronti di MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO REGIONALE VENETO, nella persona del rappresentante legale pro tempore Multari Monica, MIOZZI Lorenzo, MULTARI Monica.

Nell’immaginario collettivo, il Movimento dei consumatori è il difensore dei cittadini vessati e raggirati: ma per il sostituto procuratore generale della Corte dei Conti del Veneto, Chiara Imposimato, il Comitato Regionale Veneto del Movimento avrebbe dolosamente procurato alle casse della Regione e della Camera di Commercio di Venezia danni per 230 mila euro.

A difendersi dall’accusa di aver provocato un danno erariale di 191.726,95, euro ai danni della Regione Veneto e di 38.393,52 euro alla CCIAA di Venezia, la Procura contabile ha chiamato a giudizio l’ex presidente nazionale del Movimento, il mestrino Lorenzo Miozzi, e lo stesso Comitato Veneto del Movimento consumatori, il cui legale rappresentante è l’avvocato veronese Monica Multari, citata a giudizio anche come persona fisica.

La condotta dannosa contestata, a titolo di dolo, consisteva, secondo la prospettazione della Procura, nella presentazione di false rendicontazioni e/o nella predisposizione di documentazione falsa o non imputabile alla realizzazione dei progetti per i quali il MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO REGIONALE VENETO aveva ottenuto l’erogazione di contributi pubblici da parte delle amministrazione danneggiate, con conseguente sviamento dei fondi pubblici dalle loro finalità.

Con le memorie di costituzione i convenuti hanno formulato, in via principale, richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile. Con il decreto n. 3/2017 del 9 giugno 2017, la Sezione, dopo averne verificato la tempestività, ha accolto le richieste di rito abbreviato e ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato, stabilendo in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi indicati in favore della Regione Veneto e in favore della Camera di Commercio di Venezia. In particolare, è stato determinato l’importo a carico dei convenuti indicati in epigrafe, in via solidale, in relazione alla gravità delle condotte e all’entità del danno, nella somma di € 69.036,14, pari al 30% del complessivo danno inizialmente contestato, di cui € 57.518,08 in favore della Regione Veneto ed € 11.518,06 in favore della Camera di Commercio di Venezia, rinviando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese.

I convenuti hanno provveduto al pagamento nei termini indicati. In conseguenza dell’avvenuto pagamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa il Collegio ha ritenuto che la formula definitoria da utilizzare fosse quella della “estinzione del giudizio”. 

Alberto Speciale

 

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Testo della pronuncia

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 110 2017 RESPONSABILITA’ 15/09/2017

 

Sentenza n. 110/17

  

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione veneto

composta dai seguenti magistrati

Guido             CARLINO                  Presidente

Maurizio         MASSA                      Giudice

Innocenza      ZAFFINA                   Giudice   Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 30326 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto nei confronti di:

1)       MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO REGIONALE VENETO C.F. 90105460274, con sede in Venezia-Mestre (VE), via Torino n. 11/C, nella persona del rappresentante legale pro tempore MULTARI Monica, C.F. MLTMNC67P45D612N, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’avv. Angela Sivilli del Foro di Verona (Cod. fisc. SVLNGL69P54G291H), con studio in Verona, Via Paolo Caliari 19, indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 045 8101865 o all’indirizzo di posta elettronica indicati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso procuratore;

2)      MULTARI Monica C.F. MLTMNC67P45D612N, nata a Firenze (FI), il 5/9/1967, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’avv. Angela Sivilli del Foro di Verona Cod. fisc. SVLNGL69P54G291H, con studio in Verona, Via Paolo Caliari 19, indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]; che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 045 8101865 o all’indirizzo di posta elettronica ora indicati – ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stesso procuratore;

3)      MIOZZI Lorenzo C.F. MZZLNZ65H21L736Z, nato a Venezia (VE), il 21/06/1965, residente a Venezia-Mestre (VE), in via Giuseppe Verdi n. 55 int. 2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea PASQUALIN (C.F. PSQNDR55T15L736A), PEC: [email protected] e Carla Giuliana PIVA, (C.F. PVICLG61H67H823Q), PEC: [email protected] – i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 041.5322617 o agli indirizzi di posta elettronica indicati – ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, a Venezia Mestre, Viale Ancona, 17, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 18 gennaio 2017;

VISTA la comparsa depositata il 19/05/2017, con cui la convenuta MULTARI MONICA in proprio e quale legale rappresentante del Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto, ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato, proponendo, unitamente all’altro convenuto, il pagamento della somma di € 69.036,14 pari al 30% del danno contestato, dopo aver acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero;

VISTA la comparsa depositata il 22/05/2017, con cui il convenuto MIOZZI LORENZO ha chiesto l’applicazione del rito abbreviato, proponendo, unitamente agli altri convenuti, il pagamento della somma di € 69.036,14 pari al 30% del danno contestato, dopo aver acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell’udienza camerale del 13 settembre 2017 il relatore Primo Referendario d.ssa Innocenza Zaffina, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato,  l’avv. Angela Sivilli (per la sig.ra Multari e il  Movimento Consumatori Comitato Regionale Veneto) e l’avv. Carla Giuliana Piva (per il convenuto Miozzi),  i quali hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto  di citazione del 18 gennaio 2017, la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva, dinanzi questa Sezione Giurisdizionale, i soggetti indicati in epigrafe, per sentirli condannare al pagamento di euro 230.120,46 –  quantificati in € 191.726,95, in favore della Regione Veneto e in € 38.393,52 in favore della Camera di Commercio di Venezia –  oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La condotta dannosa contestata, a titolo di dolo, consisteva, secondo la prospettazione della Procura, nella presentazione di false rendicontazioni e/o nella predisposizione di documentazione falsa o non imputabile alla realizzazione dei progetti per i quali il MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO REGIONALE VENETO aveva ottenuto l’erogazione di contributi pubblici da parte delle amministrazione danneggiate, con conseguente sviamento dei fondi pubblici dalle loro finalità.

Con le memorie di costituzione richiamate in epigrafe i convenuti hanno formulato, in via principale, richiesta di rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile (approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174).

Con il decreto n. 3/2017 del 9 giugno 2017, la Sezione, dopo averne verificato la tempestività, ha accolto le richieste di rito abbreviato e ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato, stabilendo in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto, il termine per il versamento degli importi indicati in favore della Regione Veneto e in favore della Camera di Commercio di Venezia, con onere di tempestivo deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, della documentazione attestante gli avvenuti pagamenti.

In particolare, è stato determinato l’importo a carico dei convenuti indicati in epigrafe, in via solidale, in relazione alla gravità delle condotte e all’entità del danno, nella somma di € 69.036,14, pari al 30% del complessivo danno inizialmente contestato, di cui € 57.518,08 in favore della Regione Veneto ed € 11.518,06 in favore della Camera di Commercio di Venezia, rinviando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese. Contestualmente, la Sezione ha fissato l’udienza odierna per la definizione del giudizio.

I convenuti hanno provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria (nota di deposito dell’avv. Sivilli pervenuta via pec il 13 luglio 2017) e da verifica effettuata dalla Procura regionale.

All’udienza camerale odierna, il P.M., Sostituto Procuratore Generale, dottoressa Chiara Imposimato ha chiesto di definire il giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., gli avv.ti Angela Sivilli e l’avv. Carla Giuliana Piva hanno formulato analoga richiesta.

DIRITTO

La Sezione, preso atto dell’avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel citato decreto n. 3/2017, deve procedere alla definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In conseguenza dell’avvenuto pagamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa attorea, il Collegio ritiene che la formula definitoria da utilizzare sia quella della “estinzione del giudizio”, pur nel silenzio della legge e ancorché non vengano sanzionate condotte processuali connotate da inattività, come comunemente avviene per le ipotesi di estinzione conosciute dal vigente sistema processuale. Tale formula è stata, peraltro, adottata dalle Sezioni d’appello per la definizione agevolata del giudizio di cui all’art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che costituisce un antesignano del cd. rito abbreviato.

Va, in proposito, rilevato che la definizione del rito abbreviato non determina la cessazione della materia del contendere, la quale si verifica soltanto qualora l’operato dei convenuti si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e, quindi, del “petitum” inizialmente contestato nell’atto di citazione. La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una  modalità  atipica di definizione della causa (applicata, secondo l’elaborazione giurisprudenziale anche al rito contabile) che presuppone,  sotto il profilo sostanziale e oggettivo,  la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire (essendo stato soddisfatto in modo pieno ed irreversibile il diritto esercitato) e della necessità di una pronuncia di merito.

Ciò posto, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione alternativa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte del Collegio con decreto n. 3/2017, ed essendo stato accertato l’avvenuto e tempestivo versamento delle somme ivi determinate, il presente giudizio deve essere definito con sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, in considerazione delle conseguenze processuali che da essa derivano, identificabili nella preclusione della prosecuzione con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza stessa.

Passando al regolamento delle spese, il Collegio rileva che  la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice (art. 130, comma 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all’art. 111, c.g.c.,  che “le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto” ovvero che “la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese” , come previsto nel caso di rinunzia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Nel caso di specie, sebbene non si ravvisi, come già precisato, la cessazione della materia del contendere –  in quanto la definizione alternativa del giudizio mediante rito abbreviato non può dirsi integralmente satisfattiva delle iniziali pretese attoree –  vanno comunque considerati alcuni elementi che, analogamente a quanto accade in tale ipotesi (vedi, tra le altre, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 218/2016), possono essere considerati dal giudice, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l’istanza, il venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, le circostanze specifiche e concrete che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma, tenuto conto della gravità della condotta dei convenuti e dell’entità del danno, oltre che il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti in seguito alla determinazione delle somme da versare.

Ciò posto, la valutazione dei predetti elementi influenza, ad avviso del Collegio, la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e induce, nel caso di specie, a disporne la compensazione integrale tra le parti.

Va, innanzitutto, considerato il fatto che l’istanza di definizione alternativa del giudizio da parte dei convenuti è avvenuta in primo grado e che ciò ha consentito, stante la disponibilità di definire il giudizio mediante rito abbreviato, di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado e, eventualmente, in appello). Inoltre, la condotta dei convenuti ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con cit. decreto n. 3/2017, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell’amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che sovente caratterizzano l’attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Pertanto, è stato assicurato pienamente, nel caso di specie, lo scopo della norma volto, tra l’altro, all’ “incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario” (art. 130, co. 1, c.g.c.).

Si devono, inoltre, considerare gli ulteriori elementi, già valutati in sede di emissione del decreto n. 3/2017, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, tenuto conto della gravità della condotta dei convenuti  e dell’entità del danno, per come emergente allo stato degli atti di causa.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., dichiara estinto il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30326 del registro di segreteria avviato nei confronti di MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO REGIONALE VENETO, nella persona del rappresentante legale pro tempore Multari Monica, MIOZZI Lorenzo, MULTARI Monica.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 settembre 2017.

 

IL GIUDICE ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to Innocenza Zaffina                                                                                      F.to Guido Carlino

 

Depositato in Segreteria il 15/09/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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