Ministero Interno: per le chiusure si comincia dalla ricognizione degli spazi urbani ad elevato rischio assembramento

 
 

Con la Circolare n. 15350 del 20 ottobre, il Viminale fornisce indicazioni applicative ai Prefetti, ma che ha come indiretti destinatari i Sindaci chiamati ad assumersi la responsabilità delle misure più sgradite, riguardanti i principali profili introdotti dal DPCM 18 ottobre, con cui sono state introdotte ulteriori misure restrittive finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del Covid-19.


 

Le novità delle normative emergenziali nel rinforzare le strategie di contenimento del virus SARS-CoV-2 spesso sollevano polemiche, dubbi interpretative e questioni che necessitano di chiarimenti. In particolare un chiarimento è arrivato qualche giorno fa sui contenuti e l’applicabilità del DPCM 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’”.

Ricordiamo che tale con tale Decreto il Presidente del Consiglio dei ministri introduce misure restrittive che integrano e modificano le previsioni del precedente DPCM del 13 ottobre 2020. E le sue disposizioni trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1, lett d), n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

A fornire chiarimenti su questo DPCM è intervenuta la Circolare del 20 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, a firma del Capo di Gabinetto Bruno Frattasi, che ha in oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che si sofferma ed analizza i seguenti argomenti:

  • Chiusura di strade o piazze nei centri urbani.
  • Eventi e competizioni sportive; sport di contatto.
  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
  • Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle
    pubbliche amministrazioni.
  • Esercizi pubblici.

La Circolare fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento. Partiamo da uno degli aspetti che ha suscitato più contestazioni, specialmente da parte degli enti locali: la chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a).

Il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 introduce la facoltà di “disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Si indica che tale disposizione “si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID”, ad esempio con riferimento a:

  1. “l’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L. 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”;
  2. l’art. 1, c. 2, lett. d) ed e), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
  3. l’art.1, c. 9, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (convertito dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La nuova norma consente “l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone” che “possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento”. Ed essendo l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da Covid-19 (la finalità ispiratrice “risiede nella tutela della salute pubblica”) il relativo “strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale”, nonché, in qualità di ufficiale di governo”.

La Circolare evidenzia che, trattandosi, come già indicato di una “misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio. È opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria”.

E chiaramente l’attuazione di tale intervento “richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del D.L. n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali”.

Si indica poi che per un principio di proporzionalità e adeguatezza, “potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone”. E si potrà anche “disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi”.

In quest’ottica “si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di Polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità”.

Infine il Prefetto Frattasi appare indispensabile che “la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata”.

 

Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni sportive (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2) la Circolare indica che, con riferimento a quanto disposto dal DPCM 18 ottobre, “sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale. Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici)”.

Sono escluse dal divieto, invece, “le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc”.

 

Per quanto riguarda le sale giochisale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3), viene indicato che il provvedimento opera una “restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21”.

 

Con riferimento a quanto contenuto nel DPCM (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5) si segnala che le sagre e le fiere di comunità, “contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale”.

 

Sono poi sospese anche “tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”.

 

Inoltre si richiama l’attenzione sulla previsione che “ha reintrodotto, per le P.A., l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.

 

La circolare precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, “è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”.

 

La Crcolare si conclude con alcune indicazioni relative agli esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9) segnalando che, “onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo”.

Si rileva l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo e si ricorda che la disposizione, “al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore”.

Un’altra rilevante novità “riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, adesso invece in forza della novella, è esercitabile fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ‘restano comunque aperti’ anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale”.

 

La circolare sottolinea, in conclusione, il fatto che l’art. 1 del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai vari D.P.C.M..

Alberto Speciale

 

 

 

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here