Corte Costituzionale: dichiarata illegittima la Legge della Regione Veneto sul “controllo di vicinato”

 
 

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità della Legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità) per avere la stessa invaso una sfera di competenza esclusiva statale.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della Legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità), che ha inteso stimolare la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile «al fine di sostenere processi di
partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale», mediante il riconoscimento e il sostegno del «controllo di vicinato», definito dal comma 2 dell’art. 2 come «quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio».

Tale legge, infatti, disciplina direttamente forme di collaborazione tra Stato ed enti locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l’intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell’art. 118, 3 c., Costituzione.

Ricordiamo che in data 14 ottobre 2019 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (atto di promovimento) – depositato in cancelleria della Corte Costituzionale il 15 ottobre 2019 – per la declaratoria di illegittimità costituzionale della intera L.R. 8 agosto 2019, n. 34, o quantomeno gli articoli 1, 2 – in particolare, i commi 2, 3 e 4 -, 3 – in particolare, il comma 2, lett. b) -, 4 – comma 1, lett. a) – e 5 (qui nostro articolo).

Per quanto sopra e secondo il giudizio della Presidenza del Consiglio la Legge regionale – nella sua interezza -, è da ritenersi incostituzionale in quanto se per un verso eccede l’ambito della competenza legislativa  regionale, dall’altro  invade quello attribuito al potere  legislativo  statale,  così  impingendo nella violazione tanto dell’art.  117,  comma  2,  lettera  h)  della Costituzione  –  che  riserva  allo  Stato  la  materia  dell’«ordine pubblico e sicurezza» – quanto dell’art. 118, comma 3, della Carta  – che rimette alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e regione nella materia de qua. Inoltre, viola pure il limite di cui  all’art.  117, comma 2, lettera g) della Costituzione che ancora una  volta  riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l’«ordinamento  e organizzazione amministrativa dello Stato».

La legge della Regione Veneto n. 34/2019 è stata pertanto impugnata nella sua  interezza  affinché ne sia dichiarata l’illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento.

A parere della Giunta Regionale invece la legge oggetto del ricorso, nella sua totalità, è rispettosa del dettato costituzionale, da qui la conseguente delibera necessaria per la costituzione in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.

La Corte costituzionale nell’udienza del 26 ottobre, depositata il 12 novembre 2020, ne ha invece dichiarato l’illegittimità per avere la stessa invaso una sfera di competenza esclusiva statale; sia con riferimento all’art. 118, 3 c. Costituzione, per avere la legge regionale disciplinato forme di coordinamento tra Stato ed enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza, con il sostegno della stessa Regione, al di fuori dei casi previsti dalla legge statale, e con modalità non consentite da quest’ultima.

Resta da capire adesso su chi ricade la gestione, anche economica, dei vari cartelli che nel frattempo le amministrazioni locali del Veneto hanno affisso nelle strade oltre a conoscere quante risorse siano state finora investite nella scrittura e implementazione di una norma il cui profilo di incostituzionalità era stato fin da subito evidenziato.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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