La Circolare del Viminale sulla verifica del Green-pass Covid-19. Controlli a “discrezione”

A visitor's Covid-19 Green Pass is checked at the entrance to a bar in Rome, Italy, 09 August 2021. Effective from 06 August, the so-called Green Pass is advocated by the government as the alternative to lockdowns in the light of the spreading Delta variant of the Sars-Cov-2 pandemic coronavirus. People who do not hold the certificate that identifies them as either immunised, recovered or tested for Covid-19 may be excluded from indoor venues and for access to amusement parks it is necessary to be up to date with anti-covid-19 vaccinations, or have a negative swab in the last 48 hours. ANSA/ANGELO CARCONI
 
 
È stata adottata dal Viminale la Circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.
Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio.

Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

Le verifiche che saranno svolte ora anche alla luce della circolare diffusa dal Ministero dell’Interno, consentiranno anche gli esercenti (ma sarà “discrezionale”) di poter chiedere l’esibizione di un documento di identità (quindi accedere a una “seconda fase” della verifica, che non sarà sempre necessaria) oltre all’utilizzo della App che scannerizza il QR Code del certificato.

Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando “appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”, si legge nel documento. Inoltre “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità”. Resta fermo il punto secondo cui le multe, in caso non si accerti la corrispondenza tra il certificato e l’identità del possessore, “la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.

Riguardo agli eventi sportivi e agli spettacoli, nel documento viene anche precisato che, oltre ai pubblici ufficiali, saranno anche gli steward e i gestori delle strutture a poter controllare i pass. Già qualche ora prima la diffusione della circolare il Garante della Privacy, citando il Dpcm dello scorso 17 giugno, aveva fatto notare che anche “i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi” possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d’identità.

Alberto Speciale

(Immagine di copertina credit ANSA)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

1 COMMENTO

  1. Che tristezza, come sempre ci si balocca con le boiate la realtà è che la discriminazione porta a questi risultati, parchi tematici -50% ristoranti -35% hotel 20%

    Bisogna permettere ai medici di curare secondo scienza e coscienza eliminando il protocollo tachipirina e vigile attesa vigente tuttora.

    Ricordiamoci che le mancate cure sono costate la vita a molte migliaia di italiani.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here