Impianti telefonia mobile: per il TAR del Veneto nessun vincolo all’installazione su beni Comunali

 
 

Con la Sentenza n. 1021/2021 il TAR del Veneto afferma che è illegittima la previsione del Regolamento comunale ed il successivo provvedimento che consentono di realizzare impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà comunale.


Con ricorso depositato e munito di istanza cautelare, l’operatore telefonico Iliad SpA ha impugnato il provvedimento negativo Suap del Comune di Torreglia e i presupposti dinieghi del medesimo con i quali è stata respinta la domanda, presentata ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. n. 259/2003, per il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB), su un terreno di proprietà del Comune.

Il diniego è stato motivato dall’Amministrazione Comunale sulla base delle seguenti considerazioni:

  • l’intervento ricade in zona territoriale  “prevalentemente residenziale di nuova urbanizzazione”, soggetta a piano attuativo (piano particolareggiato) e il sito è destinato dal Piano stesso ad “area attrezzata a parco giochi e sport” la cui realizzazione deve essere concertata con il Comune tramite il piano attuativo;
  • il Regolamento comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare consente l’installazione solo su proprietà comunali;
  • la pratica risulta carente di documentazione: copia contratto di locazione; autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’ente Parco Regionale Colli Euganei; Vinca ai sensi della DGR Veneto n. 1400/2017.

La ricorrente, premesso di aver ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in qualità di Mobile Network Operator, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure:

  • gli atti gravati dall’applicazione del Regolamento Comunale, sarebbero illegittimi in quanto inibirebbero, sia in via generalizzata che rispetto all’Impianto di Iliad, la realizzazione di impianti di telefonia su aree e immobili che non siano di proprietà comunale, con conseguente violazione della disciplina normativa richiamata. Il Regolamento Comunale, in sostanza, introdurrebbe un divieto generalizzato di installazione su tutti gli immobili non appartenenti al Comune;
  • gli atti gravati sarebbero illegittimi, in relazione alla asserita non compatibilità urbanistica, in quanto, per disposizione normativa, le SRB sono assimilate ad opere di urbanizzazione primaria, compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con qualsiasi zona del territorio comunale;
  • la documentazione indebitamente richiesta dal Comune – autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; dichiarazione di non necessità della Vinca ai sensi della DGR n. 1400/2017; atto di assenso del proprietario del terreno oggetto di installazione (peraltro non necessario ai sensi di legge) – era già stata trasmessa con l’istanza e in seguito nuovamente inviata unitamente alle osservazioni a seguito del preavviso di rigetto; in ogni caso, da un lato, l’asserita carenza documentale sarebbe tardiva rispetto al termine perentorio previsto dall’art. 87, comma 5, del D.Lgs n. 259/2003 e comunque non richiesta dalla disciplina di settore (All. 13, mod. A, D.Lgs n. 253/2003), dall’altro, eventuale carenza documentale non avrebbe potuto supportare il diniego dell’autorizzazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Comunale di Torreglia, contestando le censure avversarie ed evidenziando la legittimità degli atti gravati, in quanto conformi alla disciplina regolamentare del Comune, nonché alle previsioni urbanistiche.

Alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione tenendo in considerazione che la normativa applicabile alla materia esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Il TAR parte premettendo che in base all’art. 86 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui sono ricomprese le stazioni radio base (SRB), sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale assimilazione e la considerazione che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestano “carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2308) ha rilevato che “secondo la Corte costituzionale, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica (Corte cost., n. 336 del 27 luglio 2005)” e che “Anche la giurisprudenza successiva ha concordemente sottolineato la necessità di una capillare distribuzione sul territorio delle reti di telecomunicazione e la loro compatibilità, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica”. Del resto, è stato correttamente ritenuto che l’interesse pubblico perseguito con la suddetta disciplina “è quello di garantire una costante e/o continua ed omogenea erogazione del servizio pubblico di telefonia mobile, in modo da ottenere un’uniforme copertura e/o un dimensionamento ottimale di tale servizio pubblico su tutto il territorio nazionale, capace di collegare con un livello qualitativo accettabile gli utenti in qualsiasi parte del territorio e perciò anche durante il loro movimento ed all’interno degli edifici”.

I giudici, altresì, evidenziano che l’Amministrazione comunale non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare SRB in intere zone territoriali omogenee, ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con d.P.C.M. e il cui rispetto è affidato all’ARPA ex art. 14 della medesima legge.

In coerenza con i principi ripetutamente espressi dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 331/2003, nell’ambito dei quali è stata chiarita la distinzione tra “criteri di localizzazione“ e “limitazioni alla localizzazione” e alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato sono stati ritenuti legittimi regolamenti comunali che individuavano aree interdette alla installazione degli impianti con riferimento alla distanza da siti sensibili (TAR Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2017, n. 10354) e sono state censurate previsioni regolamentari che individuavano specificamente solo le aree in cui era ammessa l’installazione degli impianti (TAR Lazio, Roma, sez. II, 30 gennaio 2015, n. 1768).

Per il TAR pertanto a seguito delle censure articolate in ricorso sono fondate e quindi vanno accolte.

Sotto un primo profilo è fondata la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità della previsione regolamentare – e, conseguentemente, dell’impugnato diniego che su di essa trova fondamento – che permette la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà comunale (art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, n. 2, Regolamento Comunale), previsione che, lungi dal limitarsi ad escludere la possibilità di installare gli impianti in questione con riferimento a taluni siti sensibili individuati in modo specifico, determina un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti stessi su immobili e aree che non siano di proprietà comunale, si risolve, in realtà, in un aprioristico divieto di installare siffatti impianti in determinate zone del territorio comunale e appare potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale.

Sotto distinto profilo, parimenti fondate sono le doglianze relative alla pretesa impossibilità di installare SRB in zona territoriale omogena C2.4, in relazione alla necessità di adottare un (futuro) piano attuativo.

A tal proposito, i giudici ribadiscono che la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

Dunque, le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, pertanto, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (Consiglio di Stato n. 347/2021 cit; Consiglio di Stato, sez. VI, 3891 del 2017).

Anche sotto tale profilo, pertanto, il divieto opposto dall’Amministrazione comunale è illegittimo.

Quanto alla asserita carenza documentale, pur volendo prescindere dalla (decisiva) considerazione che parte ricorrente aveva prodotto la documentazione richiesta, il tribunale rileva che ove l’istanza presentata dalla ricorrente fosse stata effettivamente carente, sotto il profilo documentale, nei termini esposti dall’Amministrazione Comunale, tale carenza non avrebbe potuto, sic et simpiciter, essere posta a fondamento del rigetto della domanda, ma avrebbe dovuto essere oggetto di idonea richiesta di integrazione, che avrebbe dovuto essere formulata nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza stessa.

Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure di parte ricorrente sono fondate.

In definitiva, secondo il tribunale amministrativo del Veneto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato e dei relativi presupposti normativi costituiti dagli artt. art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, n. 2, del Regolamento Comunale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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