Immobili occupati abusivamente, la Cassazione non ammette rinvii: “Lo sgombero è un dovere dello Stato”

 
 

La Pubblica Amministrazione non può scegliere se rispettare o meno le decisioni dei giudici, nemmeno quando si tratta di sgomberi di immobili occupati con presenza di minori o persone fragili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24053 depositata il 28 agosto, condannando il Ministero dell’Interno a risarcire quasi 200mila euro alla proprietaria di un capannone industriale occupato per anni


Niente più rinvii discrezionali per gli sgomberi forzosi di immobili occupati abusivamente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24053, ha messo un punto fermo, stabilendo che le autorità non hanno alcuna discrezionalità nel posticipare l’esecuzione di un ordine di sgombero emesso da un giudice. La sentenza ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno, condannandolo a un risarcimento di quasi 200.000 euro a favore della proprietaria di un capannone industriale, occupato per quattro anni nonostante un preciso ordine di rilascio. Per i giudici “Welfare e assistenza sociale non possono bloccare l’esecuzione”.

Il caso: dieci tentativi falliti in quattro anni. La vicenda riguarda un capannone di 700 metri quadri occupato nel 2013 da una trentina di persone. Nonostante l’ordine di sgombero emesso dal giudice nel 2014, l’immobile è stato liberato solo nel 2018, dopo dieci tentativi falliti.

Le motivazioni addotte dalle forze dell’ordine erano sempre le stesse: assenza dei servizi sociali per la presenza di bambini, mancanza del medico per un occupante disabile, presenza di manifestanti, impossibilità di trovare soluzioni alternative per gli “occupanti deboli”.

I quattro principi della Suprema Corte. La Terza sezione civile ha fissato quattro principi di diritto che fanno chiarezza su un tema spesso controverso:

1. Obbligo assoluto di esecuzione: L’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è “incondizionato”. Il mancato rispetto oltre i tempi ragionevoli costituisce responsabilità della PA “senza necessità di provare dolo o colpa”.

2. Forza maggiore limitata: Solo “l’assoluta impossibilità per forza maggiore” può giustificare un diniego temporaneo. Le “difficoltà intrinseche dell’esecuzione” o la “scelta discrezionale” di rimandare non costituiscono forza maggiore.

3. Separazione dei ruoli: “La politica del Welfare compete all’Amministrazione pubblica, ma è estranea all’agire della Forza pubblica” chiamata ad eseguire ordini giudiziari.

4. Conformità europea: Qualsiasi interpretazione che lasci alla PA la scelta se eseguire i provvedimenti contrasterebbe con l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Chi deve intervenire negli sgomberi. La Cassazione chiarisce che nell’esecuzione per rilascio, l’ufficiale giudiziario può richiedere l’ausilio della “Forza pubblica”, che comprende: agenti di Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, agenti di custodia e Polizia Municipale.

Il risarcimento da 183mila euro. Il tribunale di merito aveva quantificato il danno patrimoniale in 183.383,51 euro più interessi, calcolato sulla “perdita di utilità economica locativa” per il mancato utilizzo dell’immobile durante i quattro anni di occupazione. La Cassazione ha confermato la correttezza del calcolo equitativo, considerando “la protratta durata della procedura esecutiva, la vocazione locativa dell’immobile e la sua estensione”.

Le implicazioni. La sentenza stabilisce un precedente importante nel bilanciamento tra tutela delle persone fragili e rispetto delle decisioni giudiziarie. Secondo la Suprema Corte, l’assistenza sociale e le politiche di welfare, pur legittime, non possono essere utilizzate per giustificare l’inosservanza degli ordini dei tribunali. Inoltre, la sentenza si basa su una lettura rigorosa del diritto, in linea anche con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La Corte ha infatti sottolineato che un’interpretazione che lasciasse all’amministrazione la scelta di dare o meno esecuzione a un provvedimento giudiziario sarebbe contraria ai principi fondamentali europei.

Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano, dopo trentuno anni di occupazione (era il 1989), avvenuto il 21 agosto adesso non resta che aspettare il turno dell’immobile occupato dai militanti del movimento di estrema destra CasaPound in via Napoleone III, al civico 8, a due passi dalla stazione Termini. Il palazzo di proprietà dell’Agenzia del Demanio (dipendente dal Mef), quindi dello Stato, è giunto quasi (era il 27 dicembre 2003) al ventiduesimo anno di occupazione abusiva.

Citando il ministro Piantedosi, anche per CasaPound «prima o poi arriverà anche il suo turno». Ed io voglio credergli.

Alberto Speciale


Fonte: Ordinanza Corte di Cassazione n. 24053/2025 – Terza Sezione Civile

 
 
Alberto Speciale
Classe 1964. Ariete. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa e studiosa, amante della trasparenza con un interesse appassionato, inesauribile, sfacciato, per i fatti degli uomini. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. "Sono responsabile di quel che scrivo non di quel che viene capito"

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