II Torricella Massimiliana: il Consiglio di Stato accoglie la sospensiva e rimanda decisione di merito al TAR

 
 

Il Consiglio di Stato accoglie, nelle more del necessario approfondimento di merito, le domande di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e invita il TAR del Veneto e a fissare con sollecitudine la data per la celebrazione delle udienze di merito.

Nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha emesso le Ordinanze sui ricorsi proposti da:

  1. Acrc – Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria,
  2. società Trasminet S.a.s. di De Rossi Federico e Damiano & C.,
  3. società O-Sphera S.r.l.,
  4. società Radio Lagouno S.r.l.,
  5. Associazione per l’annuncio cristiano della Pace – Radio Pace,
  6. società Radio Zeta S.r.l.,
  7. società Radio Gambellara S.r.l.,
  8. società E – Sphera S.r.l.,
  9. società P – Sphera S.r.l.,

contro l’Agenzia del demanio, Direzione regionale Veneto ed il Ministero dei beni e delle attività culturali Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;

nei confronti del  Comune di Verona non costituito in giudizio, per la riforma delle ordinanze cautelari del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima).

Il Collegio ha rilevato che, nelle more del necessario approfondimento di merito nonchè della conclusione del procedimento di eventuale ricollocazione, la domanda cautelare proposta dai ricorrenti appare assistita ai necessari presupposti, in specie a fronte della natura e degli effetti dell’atto impugnato, comportante lo sgombero degli impianti operanti, anche all’esito del bilanciamento dei contrapposti interessi.

“Il collegio ha rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di un esame preliminare della documentazione prodotta in entrambi i gradi di giudizio, può apprezzarsi la presenza di un significativo ‘periculum in mora’ che rende necessario mantenere la ‘res adhuc’ integra fino all’esito del giudizio di primo grado accogliendo, dunque ed in tali limiti, le domande di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e invitando il Tribunale amministrativo regionale a fissare con sollecitudine la data per la celebrazione delle udienze di merito”

Pertanto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha accolto gli appelli e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie le istanze cautelari in primo grado.

Nel contempo però il collegio Ordina che l’Ordinanza sia trasmessa al TAR del Veneto per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, c. 10, del Codice Procedura Amministrativo.

Significativo di nota è il conferimento di incarico, fatto dai ricorrenti  “antennisti”, ad un professore dell’Università di Trento allo scopo di ricercare un idoneo sito alternativo dove poter trasferire i ripetitori attualmente illegittimamente installati sulla II Torricella Massimiliana e nell’area interna.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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