Fuochi pirotecnici: per il TAR Lombardia illegittima la norma comunale che vieta l’utilizzo, anche a protezione animali

Beautiful night aerial view of Verona with fireworks on the black sky, Veneto region, Italy.
 
 

Mentre il Comune di Verona presenta la campagna “Verona dice no ai botti” per il TAR della Lombardia la norma del Regolamento comunale che vieta l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici per protegere gli animali è «in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie e lesivo della libertà di iniziativa economica». Illeggittima anche la norma con cui il Comune vieta di accendere fuochi d’artificio, con conseguente fonte di inquinamento, in quanto «la materia non è di competenza dell’ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità»


Lo dichiaro fin da ora: non amo i fuochi d’artificio, senza se e senza ma. Li trovo “fuori tempo”, insensati e pericolosi. 

Posta la premessa, personale, intervengo in merito alla (opportuna) campagna intrapresa dall’Amministrazione comunale dal claim “Verona dice no ai botti” pubblicata qualche giorno fa con lo scopo di tutelare gli animali e le persone fragili.

Come ha dichiarato il Consigliere comunale con delega alla Tutela e Benessere degli animali e promotore della campagna Giuseppe Rea: «E’ una campagna molto importante per chi ama tutti gli animali. È necessario sensibilizzare tutte le persone con la necessità di non utilizzare il materiale pirotecnico, che causa grossi problemi ai nostri amici a quattro zampe, che possono essere spaventati e scappare, ma anche alle persone più fragili. È una pratica arcaica, che viene sanzionata, e che non deve essere utilizzata se non autorizzata dal Comune. In quel caso saranno i proprietari dei cani che dovranno tenere lontani i propri animali da questa manifestazione. Inoltre sosterremo l’iniziativa di raccolta coperte per gli animali, e siamo sicuri che potrà estendersi anche in tutte le altre circoscrizioni».

Dal 2018, il divieto di utilizzo materiali esplodenti e pirotecnici sul territorio comunale senza autorizzazione, è normato da un preciso articolo del il Regolamento di Polizia urbana , il 30/bis “Divieto utilizzo materiali esplodenti e pirotecnici”, che recita: “Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l’utilizzo dimmateriali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, Siti di Interesse Comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d’affezione.
Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati.
E’ altresì vietato, condurre in qualsiasi momento, animali d’affezione, in particolare cani e
gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.”.

Fin qui l’intervento del Comune di Verona al riguardo l’uso dei fuochi d’artificio.

Sennonché (o ‘se non che’, o ‘senonchè’) i giudici del Tribunale amministrativo della Lombardia, con due distinte sentenze, intervengono a definire il perimetro della legittimità, o meno, dell’utilizzo di fuochi pirotecnici articolata attraverso specifice norme del Regolamento comunale.

Con la prima, Sentenza n. 1051/2022, la sezione di Brescia afferma che «È illegittima la norma del regolamento comunale che vieta l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e articoli pirotecnici sul presupposto che possano configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, in quanto è in contrasto non solo con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie in materi ma ance sproporzionato ed eccedente, per la sua indiscriminata ampiezza, rispetto allo scopo prefissato (benessere animale, ndr) oltre che lesivo della libertà di iniziativa economica».

Il TAR rileva inoltre che alcuni articoli pirotecnici si caratterizzano per «un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile», tant’è che possono essere utilizzati anche dai minori che abbiano compiuto quattordici anni, anche perché, a distanza di sicurezza di un metro non eccedono i 120 Db, soglia del dolore per gli esseri umani. Aggiungono che l’assunto secondo cui l’attivazione dei fuochi d’artificio si configura come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali è per un verso generica, e dunque non immediatamente lesiva e, per l’altro, del tutto estranea alla competenza dell’autorità comunale, essendo la materia attratta nella competenza del giudice penale in relazione al reato previsto e punito dall’articolo 544-ter del codice penale.

I giudici lombardi precisano che l’attività di commercializzazione, catalogazione e verifica di conformità degli articoli pirotecnici in genere e dei fuochi d’artificio è disciplinata dal D.Lgs. n. 123/2015, attuativo della Direttiva 2013/29/UE. Nello specifico, la predetta Direttiva sancisce, in linea di principio, che le «leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, suscettibili di determinare ostacoli agli scambi all’interno della Comunità dovrebbero essere armonizzati per garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali» e che «una volta soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza non dovrebbe essere possibile agli Stati membri proibire, restringere od ostacolare la libera circolazione degli articoli pirotecnici».

Nello specifico, l’articolo 6 della Direttiva de qua prevede che «gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva», salvo che la limitazione riguardi il possesso, l’uso e la vendita al pubblico di «fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale».

Disposizione, questa, che è stata interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel senso che il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici non osta ad una normativa nazionale che ne limita il possesso, l’uso o la vendita qualora la disposizione sia idonea a garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e non imponga limitazioni ulteriori rispetto a quanto necessario per tutelare tali interessi fondamentali, anche alla luce dell’efficacia di eventuali misure meno restrittive (cfr. Corte giustizia UE, sez. V, 26 settembre 2018, n.137).

Con la seconda Sentenza, la n. 2034/2022, il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha dichiarato invece illegittima la norma del Regolamento comunale che vieta di accendere fuochi d’artificio, in quanto la materia non è di competenza dell’Ente locale e si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, essendo fonte occasionale di inquinamento.

La norma del regolamento comunale che stabilisce il divieto di accendere fuochi d’artificio interferisce con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale, disciplinata dal D.Lgs. 123/2015, in attuazione della Direttiva n. 2013/29. I giudici amministrativi rilevano che la disposizione censurata, «sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale rientranti nella titolarità del Comune, si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede il suo ambito di competenza». Più in dettaglio, sia la disciplina europea che quella statale hanno perimetrato in maniera puntuale i limiti di utilizzo, considerando espressamente anche le finalità di tutela ambientale e dunque contemperando i due interessi in conflitto: quello degli operatori economici del settore dei fuochi di artificio e quelli pubblici (salute, sicurezza, ambiente, ecc.), così realizzando un assetto che non può essere modificato a livello locale, pena l’introduzione di regimi territoriali differenziati lesivi dei principi di uniformità e in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dalla Costituzione e dal diritto europeo.

Per il Tar Lombardia «nemmeno la normativa in materia di qualità dell’aria abilita il Comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa primaria riguardante l’utilizzo del materiale pirotecnico. Tutto ciò in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 155/2010 che affida alle regioni la competenza ad adottare un Piano che introduca le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria, al fine di raggiunere i valori limite imposti dalla legge,quindi lo spazio di intervento del Comune è stato limitato da parte del legislatore nazionale all’adozione di strumenti coerenti con i poteri ce fanno riferimento agli indirizzi regionali».

Insomma, a quanto pare, vietare l’utilizzo dei fuochi pirotecnici (o botti), sia pure per una giusta causa non è così semplice. Almeno per il TAR della Lombardia.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here