Nuove regole per i contratti a termine del personale artistico delle Fondazioni lirico sinfoniche. Con il Decreto Legge n. 59 del 28 giugno 2019 (il c.d. Decreto cultura) il Governo ha introdotto limiti che mirano a contenere il ricorso al lavoro temporaneo nel settore. Che impatto avrà sulla Fondazione Arena?
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/06/2019, in vigore dal giorno successivo, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 28 agosto ed è in esame (proprio oggi, ndr) in sede referente dalla VII Commissione cultura del Senato (Atto S.1374).
Oltre a misure urgenti in materia di personale delle Fondazioni lirico sinfoniche, il Disegno di Legge contiene anche misure urgenti per in finanziamento del Mibac, di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020.
Prima dell’introduzione del Disegno di Legge n. 59/2019, per i contratti a termine stipulati dalle Fondazioni di produzione musicale, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 367/1996, valeva il principio generale, sancito dal D.Lgs. n. 81/2015, che riguardava l’inapplicabilità delle norme sulle causali, sui limiti massimi di durata e sui rinnovi.
Adesso invece, con l’introduzione del D.L. n.59/2019, questa disciplina viene integrata con la definizione di alcune “causali” di fonte legale e la fissazione di limiti di durata massima per i contratti a termine.
In particolare, viene introdotto un meccanismo che fissa in quattro anni la durata massima per i rapporti di lavoro a termine stipulati per soddisfare esigenze contingenti o temporanee, che siano determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico o dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti.
In presenza di queste situazioni, le Fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare “ulteriori” contratti a termine (in aggiunta rispetto a quelli rientranti nei limiti legali), ma per una durata che non può superare complessivamente i 48 mesi (art.1, c.1, D.L. n. 59/2019 che introduce il comma 3-bis all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015).
Sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, pertanto, gli accordi collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno definire una soglia differente – più alta o anche più bassa – per la durata massima di questi rapporti.
Il calcolo del periodo di durata massima dovrà essere compiuto tenendo conto di tutti i periodi di lavoro, quindi anche quelli non continuativi, e dovrà includere anche i periodi di attività svolti sulla base di proroghe o rinnovi. Il conteggio dovrà tenere conto solo dei: a) periodi svolti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale; b) periodi di lavoro svolti con mansioni relative a un livello o una categoria legale differente. Pertanto dovranno essere computate a parte, con un contatore separato e distinto.
La normativa, in corso di approvazione, specifica che al raggiungimento del limite di durata massima decadrà ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la specificazione delle causali il contratto dovrà indicare “a pena di nullità” la condizione che consente l’assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Tale richiesta potrebbe comportare imprevisti in sede giudiziale in quanto la giurisprudenza si è già espressa, in passato, con l’obbligo di “indicare” le causali di ricorso alla somministrazione di manodopera nei relativi contratti.
Per prevenire tale possibilità, la nuova norma precisa che l’indicazione della causale si considera assolto “anche” attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l’impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (art.1, c.1, D.L. n. 59/2019 che introduce il comma 3-bis all’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2015).
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (art.1, c.2., D.L. n. 59/2019 che sostituisce il c.2 ed introduce il c. 2-ter all’art. 22 del D.Lgs. n. 367/1996), il Mibac, di concerto con il MEF, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna Fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi 60 giorni. Le Fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:
- a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata;
- b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione, ovvero un loro incremento;
- c) l’indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta e dei relativi oneri.
La legge, infine, precisa che il superamento dei limiti fissati dal Decreto comporta solo il diritto al risarcimento del danno, senza conversione del rapporto di lavoro, e che restano esclusi dalle nuove regole i lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
Alberto Speciale