I Comuni potranno presentare la domanda per un numero massimo di tre progetti con priorità a quelli relativi a interventi da eseguire su edifici e strutture scolastiche.
L‘IFEL ricorda, con una nota di approfondimento del 22 luglio 2021, il via libera dalla Conferenza Unificata al decreto MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, ex MIT) che disciplina i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse per il triennio 2021-2023 del Fondo progettazione Enti locali.
Il Fondo, istituito dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2018, art. 1, comma 1079) con una dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2018 al 2030, finanzia la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.
Per ciascun anno, le risorse sono state così ripartite: alle Città metropolitane 4.968.015 euro; alle Province 12.420.039 euro; ai Comuni 12.420.039 euro.
Alle Città metropolitane e alle Province le risorse sono assegnate in base a una quota fissa, rispettivamente pari a 100mila e 70mila euro, e a una quota variabile in misura proporzionale alla popolazione sulla base dei dati Istat relativi al mese di gennaio 2021.
Ai Comuni sono invece assegnate sulla base di una graduatoria triennale 2021/2023, con priorità ai progetti relativi a interventi da eseguire su edifici e strutture scolastiche. I Comuni potranno presentare domanda di ammissione al finanziamento statale per un numero massimo di tre progetti.
L’ammontare massimo di finanziamento statale per ciascun progetto è fissato in 100mila euro. Per i Comuni, le modalità e i termini di accesso, di ammissione a finanziamento e di redazione della graduatoria, saranno definite con successivo decreto direttoriale del MIMS.
La disciplina del Fondo è stata oggetto di oggetto di importanti interventi di semplificazione finalizzati a migliorarne l’operatività a fronte delle criticità riscontrate nel triennio 2018-2020:
- è possibile finanziare anche la progettazione esecutiva e non solo quella definitiva;
- viene meno l’obbligo di co-finanziare con risorse proprie dell’Ente (art. 45 del dl 104/2020);
- il finanziamento statale passa al 100% della richiesta (non più l’80%);
- è elevato a 100.000 euro il tetto massimo del finanziamento per ciascun progetto;
- ampliate le finalità: adeguamento/miglioramento sismico, efficienza energetica, rispondenza ai criteri ambientali minimi (CAM), adeguamento impiantistico, adeguamento alla normativa antincendio.
Alberto Speciale