Con Decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2020 (qui link collegamento Ministero), in corso di registrazione e pubblicazione in G.U., è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.
I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della finanza locale.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo
superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Di seguito, la tipologia di interventi ammissibili:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
Ai fini della comunicazione della richiesta di contributi, da parte dei comuni, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio è approvato il Modello A di certificazione informatizzato che costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale.
Le comunicazioni inviate dai comuni sono ritenute valide se pervenute, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 15 settembre 2020, per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio
finanziario.
Alberto Speciale
(Foto di copertina: foto repertorio esondazione progno Squaranto a Montorio)