La Corte d’Appello di Venezia ha depositato le motivazioni con cui ha confermato e motivato la condanna in secondo grado per l’ex consigliere comunale di Verona Andrea Bacciga, ritenendolo penalmente responsabile per aver rivolto il saluto romano ad alcune attiviste durante una seduta del Consiglio comunale nel luglio del 2018.
Il fatto e il procedimento giudiziario
I fatti risalgono al 26 luglio 2018, quando nell’aula del Consiglio di Palazzo Barbieri un gruppo di attiviste del movimento femminista Non una di meno si presentò come forma di protesta contro due mozioni su progetti legati ai diritti delle donne e alla sensibilizzazione su temi sociali. In quella occasione, come accertato dagli atti processuali, Bacciga, allora consigliere eletto con la lista Battiti in appoggio all’allora sindaco Federico Sboarina, e poi transitato tra le fila della Lega e successivamente di Fratelli d’Italia, compì due volte il gesto del saluto romano dirigendolo verso le manifestanti.
In primo grado, nel 2022, il Tribunale di Verona lo aveva assolto, sostenendo che il gesto fosse privo di rilevanza penale e non fosse dimostrata la valenza propagandistica. Tuttavia, la Corte d’Appello di Venezia ha ribaltato quella decisione, condannando Bacciga a sei mesi di reclusione e a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, con pena sospesa. 
«Esibizionismo fascista»: la motivazione della Corte
Nelle motivazioni depositate nei giorni scorsi, i giudici definiscono il gesto non come una reazione estemporanea o una provocazione sarcastica, ma come una plateale manifestazione di adesione all’ideologia fascista. Per la Corte, il saluto romano non può essere derubricato a semplice comportamento inoffensivo o spontaneo: è stato piuttosto un atto con forte valenza simbolica politica e ideologica che travalica la sfera individuale per assumere un significato pubblico ben preciso. 
“Una pubblica, plateale rivendicazione del protagonismo politico dell’ideologia fascista, scrivono i giudici, non v’è alcun margine per derubricare il contegno tenuto dal consigliere Bacciga a gesto inoffensivo.”
La Corte si è basata sull’applicazione dell’articolo 5 della legge Scelba (legge n. 645 del 1952), che punisce chi, prendendo parte a riunioni pubbliche compie manifestazioni usuali del disciolto Partito Fascista o di organizzazioni naziste, stabilendo che il gesto configurava propaganda e apologia del fascismo potenzialmente idonea a promuovere o normalizzare la dottrina del regime totalitario. 
Ribaltare l’assoluzione: prove e valutazioni
Il capovolgimento dell’esito processuale rispetto al primo grado è fondato sulla constatazione che il gesto non fosse solo un atto isolato, ma una manifestazione rivolta in un contesto istituzionale, in presenza di cittadini e di attivisti, un luogo, quindi, che per la Corte accentua la gravità e l’impatto simbolico dell’azione del consigliere. I giudici hanno anche escluso qualsiasi caratterizzazione ironica o provocatoria sostenuta dalla difesa.
Le motivazioni, così come depositate, racchiudono anche una riflessione più ampia sul significato giuridico e storico del saluto romano, sottolineando come gesti di tale tipo, compiuti nell’esercizio di funzioni pubbliche, possano assumere una valenza di pericolosità democratica quando evocano simboli legati a idee e pratiche antidemocratiche. 
La reazione delle parti
Le parti civili, tra cui alcune delle attiviste presenti quel giorno, hanno salutato con favore la decisione della Corte, definendola un salto di qualità nel riconoscimento della gravità simbolica del gesto e un segnale di attenzione alla memoria democratica. La difesa di Bacciga ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione.
Un caso che apre il dibattito pubblico
Il caso Bacciga riaccende un dibattito giuridico e culturale più ampio sulla frontiera tra libertà di espressione e apologia di ideologie totalitarie, in particolare alla luce anche di altri casi giudiziari recenti che hanno visto il saluto romano al centro di decisioni contrastanti nei tribunali italiani. La sentenza di Venezia può rappresentare un punto di riferimento per interpretare il confine tra gestualità simbolica e illegalità penale, soprattutto quando si tratta di contesti istituzionali.
MC






































