Emergenza Covid-19 e Dpcm: per la Consulta nessuna attribuzione legislativa al Presidente Consiglio Conte

 
 

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone circa la legittimità costituzionale dei Decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19


Gli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020 «non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri né una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione né poteri straordinari in violazione dell’articolo 78, ma gli hanno attribuito solo il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati».

È, questo, un passaggio saliente della Sentenza della Corte costituzionale n. 198 depositata il 22 ottobre, il cui contenuto era stato anticipato con il comunicato stampa dello scorso 23 settembre. La Corte si è pronunciata sulle questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone circa la legittimità costituzionale dei Decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il “lockdown” dell’aprile 2020 in violazione del divieto stabilito dal D.L. 19/2020 e poi dal Dpcm.

Secondo il Giudice di pace, i due Decreti legge avrebbero conferito al Presidente del Consiglio la funzione legislativa o poteri straordinari, in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione.

La Corte ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni riguardanti il primo D.L. n. 6 del 2020 – risultato inapplicabile in considerazione del tempo in cui è stata posta in essere la condotta sanzionata. Invece, sono state dichiarate non fondate le questioni concernenti il D.L. n. 19 del 2020 – applicabile al caso concreto – poiché quest’ultimo ha non solo tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio, ma, stabilendo che la relativa esecuzione debba avvenire secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, gli ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, di per sé incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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