Elezioni Comunali Verona 2017: pubblicati i consuntivi di spesa delle liste elettorali

 
 

ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2017. SINTESI DEGLI OBBLIGHI CONCERNENTI LE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE.

Presentate e pubblicate questa mattina sull’Albo pretorio le rendicontazioni delle spese sostenute in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale 2017-2022 da parte delle liste, movimenti e partiti politici che hanno partecipato alle elezioni (vedere elenco a piè di pagina).

Ma leggiamo in sintesi cosa prevede la normativa.

La Legge 6 luglio 2012, n. 96 all’art. 13 si occupa dell’introduzione di limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa legge prevede anche l’applicazione, in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della Legge 10 dicembre 1993, n.515. In particolare:

  • le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale;
  • è obbligatorio indicare un mandatario elettorale per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500,00 € avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione al presidente del consiglio comunale);
  • Entro tre mesi dalla data delle elezioni dev’essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l’attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al presidente del consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute. Si ricorda che tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale;
  • I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio Comunale e ( comuni sopra i 30.000 abitanti) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 45 giorni (quindi entro il 31 agosto 2017) dall’insediamento del Consiglio Comunale, avvenuto il 17 luglio 2017, il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l’Ufficio elettorale centrale. 
  1. IL MANDATARIO ELETTORALE

L’art.7 comma 3 della L.515/93, richiamato dall’art.13 comma 6.a della L. 6 luglio 2012 n.96, dispone che coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un MANDATARIO elettorale.

Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE il nominativo del MANDATARIO entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.

L’obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all’indizione delle elezioni.

Il comma 4 dell’art. 7 precisa l’attività del mandatario il quale:

  1. registra analiticamente tutte le operazioni di raccolta di fondi destinati al finanziamento della campagna elettorale del candidato, provenienti da persone fisiche, associazioni o persone giuridiche e quelle provenienti da soggetti diversi;
  2. si avvale di un unico conto corrente bancario ed eventualmente di un unico conto corrente postale nell’intestazione del quale deve essere specificato che esso agisce in tale veste per conto di un candidato indicato nominativamente.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 7, il mandatario controfirma il rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute dal candidato, certificandone la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate trascritte.

N.B. LA NOMINA DEL MANDATARIO E L’APERTURA DEL CONTO CORRENTE  SONO OBBLIGATORIE  QUALORA SI INTENDA RACCOGLIERE FONDI, RICEVERE SERVIZI O AVVALERSI DI DENARO PROPRIO SUPERANDO LA SOMMA DI € 2.500,00. 

  1. LA TIPOLOGIA DELLE SPESE

La vigente legge stabilisce che le spese elettorali sono quelle relative:

  • ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi: tali spese sono calcolate in misura forfetaria nella percentuale fissa del 30% del totale delle spese ammissibili;
  • alla produzione, all’acquisto e all’affitto di materiali e mezzi compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, giornali, radio, televisioni private;
  • all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  • alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e tutto quanto necessita per la presentazione delle liste elettorali;
  • al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio conseguente alla campagna elettorale;
  • alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, secondo quanto previsto (dall’art. 2, comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982 n. 441.

La legge inserisce tra le spese dei singoli candidati anche quelle riferibili agli stessi ma sostenute dai partiti, liste di candidati, sindacati, organizzazioni di categoria imputabili pro-quota. Le spese pro-quota concorrono alla formazione del totale delle spese sostenute dal candidato stesso. 

  1. CAMPAGNA ELETTORALE

La legge del 6 luglio 2012 n. 96, all’art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93 art. 12, aggiunge quanto segue: “il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei Comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.” 

  1. LA NORMATIVA COMUNALE ( ART. 30, CO.1, LEGGE 81/93 – comuni sopra i 10.000 e sotto i 50.000 abitanti)

LA DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Ai sensi dell’art. 22, del vigente Statuto Comunale, ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista, devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui si intende vincolare. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all’albo pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.

LA DICHIARAZIONE A RENDICONTO.

Entro venti giorni feriali successivi a quello di intervenuta elezione il Sindaco eletto e i candidati Sindaci non eletti, oltre che i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni, presentano al segretario comunale il rendiconto delle spese sopportate. I rendiconti sono pubblicati all’albo pretorio.

  1. GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ART. 14, CO.1, D.Lgs. N. 33/2013)

Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e  dell’articolo 2,  commi 1 e 2 della Legge n. 441/1982, tutti  gli eletti, entro i tre mesi successivi alla data di entrata in carica,  sono tenuti a depositare, presso l’ufficio di segreteria del Comune,  una dichiarazione, datata e firmata, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti. Tali dati sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito web del comune e vi restano sino a tre anni dopo la cessazione dalla carica.

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello,
riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni
dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità
delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente
consultabili.
Se il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non contesta la regolarità di
dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi
giorni dalla ricezione.
Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all’interessato, il quale ha
facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.
Avverso le decisioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro quindici
giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio Centrale di Garanzia
Elettorale.

Di seguito l’elenco dei rendiconti presentati e pubblicati sull’Albo:

  1. Fratelli d’Italia
  2. Verona in Comune – Bertucco Sindaco
  3. Lega Nord
  4. Verona Si Muove
  5. Casa Pound
  6. AMA Verona
  7. Cristian Social Union veneta – Movimento Nuova Repubblica
  8. La Voce della Gente
  9. Fare ! con Flavio Tosi – Bisinella Sindaco
  10. Lista Tosi
  11. Pensionati Veneti
  12. Forza Italia
  13. Indipendenza Noi Veneto – Verona
  14. Tutto Cambia
  15. Sinistra in Comune – Bertucco Sindaco
  16. Il Popolo della Famiglia
  17. Movimento 5 Stelle
  18. Salemi Sindaco Verona Civica
  19. Sindaco Sboarina Battiti verona Verona Domani
  20. Eppur Si Muove
  21. Partito Pensionati Lista n, 20 Comune Verona
  22. Verona Più Sicura
  23. Verona Pulita – Croce Sindaco
  24. Partito Democratico Salemi Sindaco

Alberto Speciale

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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