Rischiano di avere conseguenze penali le elezioni svoltesi in giugno nell’8^ Circoscrizione Nord Est di Verona che vede coinvolti due candidati nella lista Sboarina Sindaco – Battiti Verona Domani, Formenti Vittorino e Montolli Marco.
Montolli ha impugnato, contestando, l’esito delle elezioni tenutesi in data 11 giugno 2017 in quanto nel corso delle operazioni elettorali di spoglio presso la Sezione n. 258 (interessata dall’elezione del Consiglio dell’ottava Circoscrizione Nord Est), è stata individuata una scheda contraddistinta dall’indicazione di voto di lista per la lista Sboarina Sindaco – Battiti per Verona – Verona Domani, con indicazione della preferenza riportante il nominativo “Monolli”.
Di conseguenza il ricorrente ha affermato che si è “aperta una contestazione da parte del presidente di seggio sulla validità o meno di tale indicazione di preferenza, poiché nell’elenco dei candidati di detta lista compariva il nominativo “Marco Montolli”, non vi erano in tale elenco cognomi simili, e neppure ve ne erano presenti in altre liste presentate per l’elezione del suddetto consiglio circoscrizionale. I Signori Elena Adami, Debora Quintarelli e Roberto Pagan Griso, presenti alle operazioni di spoglio in qualità di rappresentanti di lista per la lista n. 2 Sboarina Sindaco – Battiti per Verona – Verona Domani […] evidenziavano al presidente come non vi fossero dubbi in ordine alla precisa individuazione della volontà dell’elettore che aveva segnato la scheda in questione, di indicare il candidato Marco Montolli, richiedendo così che tale voto di preferenza fosse considerato del tutto valido ed efficace, e dunque assegnato al candidato Montolli.”
Il presidente della Sezione n. 258 tuttavia, non ritenendo che l’indicazione “Monolli” fosse riconducibile a “Montolli”, dichiarava nulla la relativa scheda elettorale (scheda che “rimaneva l’unica “nulla” della Sezione n. 258).
Lo scrutinio finale vedeva Vittorino Formenti e Marco Montolli conquistare entrambi 73 preferenze ma solo il primo risultava eletto sulla base del criterio di anzianità.
Da qui la proposizione del ricorso al TAR da parte di Montolli che ha lamentato la mancata assegnazione della preferenza individuale di cui all’unica scheda elettorale della Sezione n.258 dichiarata nulla (preferenza che gli avrebbe permesso di sopravanzare, con un voto di scarto, il candidato Vittorino Formenti), deducendo la violazione degli articoli 54, 57, 68, comma 6, 69 e 70 del D.P.R. n. 570/1960, la violazione dell’art. 73, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 3 L. n. 241/1990, nonché carenza di motivazione, vizi del procedimento, eccesso di potere per errore sul fatto, travisamento dei fatti, contraddittorietà tra atti, illogicità e contraddittorietà del provvedimento, illegittimità derivata per vizio dell’atto presupposto.
A seguito di istanza istruttoria presentata dal ricorrente il 3 agosto 2017, è stato ordinato al Ministero dell’Interno-Prefettura di Verona di depositare in giudizio l’originale o copia conforme dell’unica scheda dichiarata nulla della sezione n. 258. La Prefettura di Verona, in ottemperanza alla suddetta ordinanza istruttoria ha trasmesso l’originale dell’unica scheda dichiarata nulla della sezione n. 258 del Comune di Verona, relativa all’elezione della Circoscrizione amministrativa n.8 Nord Est.
E qui le cose iniziano a complicarsi.
Infatti all’udienza pubblica del 26 ottobre 2017 il Collegio ha proceduto all’apertura del plico trasmesso dalla Prefettura di Verona, contenente l’originale della suddetta scheda elettorale, riscontrando però che la scheda elettorale in questione non riporta alcun nominativo (né il nominativo “Monolli” né il nominativo di nessun altro soggetto), risultando interamente sbarrata.
A quel punto il TAR di Venezia ha dichiarato infondato il ricorso si Montolli (assistito dagli avvocati Andrea Sartori e Vincenzo Corona) rigettandolo. Tuttavia i Giudici, a differenza di quanto affermato nel ricorso ed a differenza di quanto dichiarato, in data 7 luglio 2017, dai tre rappresentati di lista presenti durante le operazioni di scrutinio, hanno rilevato che dalla lettura del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 258, seppur risulta (al paragrafo 26 del suddetto verbale, rubricato “Schede nulle”) l’indicazione numerica di una scheda nulla, tuttavia né nel successivo paragrafo 27 “Voti di lista dichiarati nulli”, né nel paragrafo 29 “Voti di preferenza nulli”, viene indicata la ragione della dichiarazione di nullità della suddetta scheda elettorale, non essendo stati compilati i menzionati paragrafi.
Che fine ha fatto quindi la scheda contestata il giorno dello scrutinio?.
Domanda che non è sfuggita al Collegio che ravvisando la possibile configurazione di fattispecie di reato ha deciso di trasmettere la Sentenza n. 959 del 26/10/2017 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per le valutazioni di competenza.
Il Collegio ha ritenuto opportuno che la scheda elettorale in contestazione, trasmessa dalla Prefettura di Verona, rimanga custodita, a disposizione della Procura della Repubblica, presso la cassaforte della Segreteria Generale del TAR Veneto. Gesto di mera cortesia o di sfiducia ?.
Alberto Speciale