CRIPTOVALUTE NEL MIRINO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 
 

Nasce il registro degli operatori in criptovalute che prevede specifici obblighi di registrazione e di comunicazione alle autorità di vigilanza indicando i saldi delle transazioni e il valore dei portafogli dei clienti. Il registro sarà affidato all’organismo agenti e mediatori (Oam) e dovrebbe diventare operativo dal prossimo 18 maggio. La comunicazione sarà trimestrale e conterrà molte informazioni in merito ai dati indicativi dei clienti, nonché quelli relativi all’operatività complessiva per singolo cliente.

Tali obblighi di monitoraggio renderanno più agevoli e frequenti i controlli sull’utilizzo delle criptovalute da parte dei contribuenti residenti.

Il  recente Disegno di legge n. 2572 del 30/03/2022  prevede disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio e rappresenta un primo grande passo per la regolamentazione degli aspetti (anche) fiscali connessi alle cripto-attività.

Le integrazioni e le modifiche che coinvolgono il comparto delle imposte dirette riguardano gli artt. 44, 67 e 68 del TUIR. In particolare si dovrà far attenzione al principio base secondo cui il presupposto impositivo non è il “prelievo”, come avviene invece per le valute estere, quanto piuttosto la conversione delle valute virtuali in euro o in valute estere; rimarrebbero estranee alla tassazione invece gli scambi tra valute virtuali (crypto-to-crypto).

Si dovrà inoltre fare attenzione, ai fini della tassazione (in presenza dei presupposti di cui sopra) alla consistenza complessiva delle valute virtuali (superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi).

Con riferimento al profilo del monitoraggio fiscale, con un’apposita integrazione all’art. 4 del DL 167/90 verrebbe confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW (con una franchigia di 15.000 euro), rimanendo quindi confermato, almeno in parte, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 788/2021, secondo cui le valute virtuali non scontano l’imposta IVAFE, non rappresentando prodotti finanziari.

Si segnala infine che potrebbe essere introdotto un regime opzionale di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali; si prospetta quindi la possibilità di assumere quale costo o valore di acquisto il valore risultante da una perizia giurata alla data del 1° gennaio 2022 (redatta da dottori commercialisti e ragionieri iscritti nell’albo dei revisori legali), versando un’imposta sostitutiva a scaglioni (dall’8% al 10% dei valori frazionabile in tre rate), al fine quindi di azzerare l’eventuale plusvalenza tassabile.

A seguito delle nuove norme, a partire dai prossimi mesi, si prospetteranno controlli sempre più diffusi e mirati.

di Daniele Fiocco

 
 
Daniele Fiocco, Dottore Commercialista e Revisore Legale. Nato a Verona, sposato e padre di 2 figlie. Dopo una significativa esperienza in una società di Servizi collegata ad un primario network internazionale di Revisione, in cui ha svolto anche missioni all’estero, dal 2004 svolge la professione ed è iscritto all’ODCEC di Verona e al Registro dei Revisori Legali. Si occupa prevalentemente di Consulenza Fiscale, Bilanci, Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali. Appassionato di ogni Sport e di Calcio in particolare.

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