Corte dei Conti: Società partecipate, aperto l’applicativo per la revisione periodica. Invio dati entro 15 maggio

 
 

La Corte dei conti informa che il Dipartimento del Tesoro ha aperto l’applicativo Partecipazioni del Portale https://portaletesoro.mef.gov.it per l’annuale comunicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (ai sensi dell’art. 20, commi 1,2,4, del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (come previsto dall’art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Sul portale sono presenti il manuale operativo e le istruzioni per la compilazione elaborate dal MEF – Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei conti. La Corte dei conti precisa che resta fermo l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018, secondo le modalità sotto descritte:

  • le Amministrazioni accreditate sull’applicativo Con.Te (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) devono trasmettere i provvedimenti esclusivamente tramite le funzionalità dello stesso applicativo, già utilizzate per la trasmissione dei documenti istruttori;
  • le Amministrazioni e gli enti non accreditati sull’applicativo Con.Te (Camere di commercio, Università, Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ecc.) devono trasmettere attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo intestato alla Sezione di controllo territorialmente competente, reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, o altra modalità concordata con la Sezione;
  • i provvedimenti di competenza della Sezione controllo Enti devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Quelli, invece, di competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo (Amministrazioni dello Stato ed enti nazionali) devono essere inviati attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

L’acquisizione dei dati si concluderà il 15 maggio, quindici giorni dopo rispetto al termine  fissato inizialmente al 30 aprile. Per ulteriori informazioni: Portale Tesoro

Come noto, con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato approvato il nuovo “Testo Unico in
materia di Società a Partecipazione Pubblica” (TUSP), poi integrato e modificato dal D.
Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
Ai sensi dell’art. 4, c. 1 del TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni,
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Conseguentemente il Comune può detenere partecipazioni in società esclusivamente per
lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dal suddetto art. 4, al comma 2:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato, di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, c. 1 e 2 del TUSP;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il medesimo art. 4, inoltre, ai commi successivi prevede una serie di deroghe, a favore in
particolare delle società costituite per la valorizzazione dei beni immobili, per la gestione
degli spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

Relativamente al Piano di razionalizzazione annuale ex art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016 del Comune di Verona si segnalano i seguenti provvedimenti, pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente relativamente all’anno 2018:

Mentre per quanto riguarda l’anno 2019 si segnala il seguente Report sulle società controllate dal Comune di Verona:

Per un migliore analisi si rimanda alla Delibera di Giunta n. 82 del 24 febbraio 2020 nella quale vengono indicati gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le definizioni stabilite nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da includere nel “gruppo comune di verona” e nel perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2019.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here