Corte dei Conti: nessun compenso per organi di AGEC. Sul danno erariale non si pronuncia

 
 

Il Comune di Verona ha chiesto, il 14 giugno 2018, alla Corte dei Conti del Veneto un parere in ordine alla applicabilità alle Aziende Speciali del disposto dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2010 con particolare riferimento alla specifica situazione venutasi a creare nell’ambito dell’Azienda Speciale AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali), già organo del Comune di Verona ai sensi dell’art. 2 della Legge 15 ottobre 1925, n. 2578, poi  trasformata in ente pubblico, strumentale al Comune di Verona stesso.

Il comma 2 citato che si chiede di interpretare prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. […]”

Il Comune ha chiesto che la Sezione si pronunci specificamente rispetto a quella che a suo avviso costituiva una incertezza interpretativa nell’applicazione del principio di gratuità degli incarichi nei confronti delle Aziende Speciali e che avrebbe giustificato un’iniziale corresponsione degli emolumenti agli amministratori nelle more del formarsi di un’interpretazione consolidata ritenendo che la Corte non avesse mai chiarito “…se le somme eventualmente erogate dalle Aziende Speciali ai propri amministratori nelle more della descritta incertezza interpretativa, e comunque in base a quanto disposto negli Statuti, dovessero considerarsi indebite e quindi configurabili come danno erariale.

La richiesta del Comune muove dal fatto che l’Azienda Speciale AGEC ha continuato ad erogare i compensi di che trattasi a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010 (01/06/2010) sino al 30/06/2011 data in cui con propria delibera prendeva atto del parere n. 155/2011 della Sezione Regionale di controllo Lombardia della Corte dei Conti e sospendeva l’erogazione. Per tale ragione il Comune ha chiesto alla Corte ”… di chiarire il proprio orientamento sul tema in questione e se le somme erogate dall’azienda comunale nelle more della descritta incertezza normativa ….possano configurarsi come un danno erariale nei confronti dell’Ente locale e, come tali debbano essere ripetute in quanto indebitamente erogate”.

La Corte, con la Deliberazione n. 288/2018/PAR, depositata il 17 settembre, dopo aver constatato che dal punto di vista soggettivo la richiesta era ammissibile in quanto proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante legale del Comune ha verificato la sussistenza del presupposto oggettivo palesandone il rigetto. Per la Corte infatti non possono ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa”.

L’intervento consultivo non può costituire un’interferenza – neppure potenziale – con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva.

Nel caso di specie, la richiesta in questione infatti, potrebbe determinare, qualora accolta, un coinvolgimento diretto della Corte dei Conti nella sfera dell’amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e neutralità.

Se la Sezione si esprimesse sulla legittimità della richiamata attività amministrativo-gestionale interpreterebbe la funzione della Corte dei Conti non più come consultiva ma come funzione “consulenziale” sull’attività dell’Amministrazione locale. Si tratterebbe, in sintesi, di fornire dettagliate indicazioni operative finalizzate a supportare specifici comportamenti amministrativi e gestionali di un particolare ente strumentale, comportamenti che il Comune di Verona deve – autonomamente – concretamente valutare, indirizzandoli.

Per le motivazioni di cui sopra la richiesta formulata è stata dichiarata oggettivamente ammissibile per la sola parte, in cui si chiede alla Corte di esprimersi sulla generica applicabilità alle Aziende Speciali del disposto dell’art. 6, comma 2, del DL n. 78 /2010, ed oggettivamente inammissibile per quanto riguarda la specifica situazione dell’Azienda Speciale AGEC del Comune di Verona e, delle conseguenti scelte gestionali e delle valutazioni in termini di responsabilità erariale.

La previsione normativa è stata, peraltro, oggetto di un intervento di interpretazione autentica, ad opera del D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/201. L’art. 35, comma 2-bis di quest’ultima legge ha confermato che il comma sopra richiamato deve interpretarsi nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi.

Anche la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi in materia, con la Sentenza 27 giugno 2012, n. 161, ha ritenuto l’eccezione fondata nella parte in cui la disposizione del citato D.L. n. 78/2010, “afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Nella locuzione generale di enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche rientrano non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuire quelle passive. …”

Rientra quindi nella responsabilità dei Comuni, qualora non l’avessero ancora fatto nonostante il lungo tempo trascorso dall’entrata in vigore della richiamata norma di riduzione della spesa, adeguare gli atti con cui hanno disciplinato eventuali indennità di funzione agli organi delle istituzioni o delle aziende speciali. La violazione, com’è chiaramente disposto dalla norma in questione, è punita con la sanzione della responsabilità erariale e della nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

Sul tema si recentemente espressa la Sezione di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con la delibera n. 29/2018, ribadendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi di amministrazione delle aziende speciali.

Il valore dei compensi che AGEC ha continuato ad erogare a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010 (01/06/2010) sino al 30/06/2011 non è rilevabile dai bilanci consuntivi degli anni 2010 e 2011 in quanto sul sito web la pubblicazione inizia con l’anno 2014. Niente che non si possa ottenere con una domanda di accesso civico generalizzato.

Ora attenderemo di vedere e capire quali azioni muoverà, eventualmente, il Comune di Verona nei confronti degli ex amministratori non dimenticando però che nell’organizzazione della vigilanza aziendale, secondo il modello del D.Lgs. 231/01, esisteva l’organismo di vigilanza e i revisori contabili.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here