Corte dei Conti: Comune di Verona, servizio trasporto per “asili nido e scuole infanzia” possibile con risorse dell’ente

 
 

La Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Veneto, con la Delibera n. 34/2020/PAR del 24/03/2020, ha reso il proprio parere, al Comune di Verona, in merito alla possibilità di dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per gli “asili nido e le scuole dell’infanzia” con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Consentita l’agevolazione dell’utenza del servizio di trasporto verso gli “asili nido e le scuole dell’infanzia”, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.

Il Sindaco del Comune di Verona ha inviato, il 31 gennaio 2020, alla Sezione Controllo del Veneto della Corte dei Conti, una richiesta di parere chiedendo se sia possibile dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per gli “asili nido e le scuole dell’infanzia” con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

I Giudici premettono che il parere viene reso unicamente avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta, e non può essere interpretato quale intervento atto a validare eventuali determinazioni in itinere, ovvero già assunte o atti già adottati ex post.

Mentre in ordine ai requisiti di ammissibilità in senso oggettivo, la Sezione ritiene che il quesito posto dal Sindaco del Comune di Verona sia ammissibile, in quanto riguardante le modalità di finanziamento di un servizio pubblico in relazione alla normativa vincolistica di natura finanziaria cui esso è sottoposto, quindi esso è certamente inerente alla disciplina dei bilanci e dei relativi equilibri ed all’organizzazione finanziario-contabile.

Il Comune richiedente richiama, nel quesito, l’art. 5, coma 2, del D.Lgs. 63/2017, il quale stabilisce che “Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati” e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 25/2019/QMIG, che aveva enunciato il principio di diritto per cui “gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio,  (…), possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza”.

Viene, inoltre, citato il D.L. 126/2019 con il quale è stata introdotta la seguente disposizione: “Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 63/127, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo (…).”

Nel riferirsi al servizio di trasporto scolastico, il citato D.L. 126/2019, tuttavia, non prende espressamente in considerazione“gli asili nido e le scuole dell’infanzia”. L’asilo nido, come noto, è la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra tre mesi ed i tre anni, che precede l’ingresso alla scuola dell’infanzia.

La Corte dei conti, ripercorre la più risalente disciplina legislativa statale relativa agli asili nido, la cui evoluzione normativa mostra il progressivo emergere di una doppia valenza
degli stessi, sia sociale che educativa, come evidenziato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede la “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori”. I “servizi educativi per l’infanzia” ivi richiamati comprendono gli asili nido, in base all’art. 2, c.3, lettera a), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”.

In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una
funzione socioassistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici
per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter (come da ultimo ancora ribadito dalla
Corte Costituzionale con la più recente sentenza n. 107/2018). Parallelamente a questo processo evolutivo delle finalità del servizio prestato, la realizzazione e la gestione degli asili nido è stata essenzialmente affidata ai Comuni, sulla base di un piano annuale predisposto dalle Regioni.

Per quanto premesso, i Giudici, confermano l’afferenza degli “asili nido e della scuola
dell’infanzia” alla materia dell’istruzione. Conseguentemente, alla materia del trasporto presso asili nido e scuole dell’infanzia, vanno dunque estesi i principi enunciati dalla giurisprudenza contabile e dal legislatore con il citato D.L.126/2019, consentendo dunque di dare copertura finanziaria al servizio anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.

Cionondimeno la Corte dei conti richiama ed indica i vincoli entro cui tale tipologia d’intervento può realizzarsi. In primo luogo, i Giudici, ribadiscono che va assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio, di modo che la spesa risulti sostenibile per le finanze dell’ente. Inoltre, va preliminarmente e formalmente individuata dall’ente la sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico che giustifichi la necessità dell’intervento. Infine, devono essere previamente definiti i meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.

In secondo luogo, viene ricordato che in generale e per tutti servizi pubblici rileva la disciplina di cui l’art. 117 TUEL, in base alla quale:
“1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri
per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra
costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri
di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
degli investimenti e della qualità del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione del
capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Resta quindi pacifico, per la Corte dei Conti, che l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario e che una tariffa va sempre prevista in linea generale come corrispettivo a fronte della prestazione.

In conclusione il Collegio ritiene pertanto che, nel rispetto delle suesposte condizioni e ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente, la necessità di erogare il servizio nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono di agevolare l’utenza del servizio di trasporto verso gli “asili nido e le scuole dell’infanzia”, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa.

Il parere reso dalla Corte dei Conti chiude finalmente la vicenda paradossale nata, in conseguenza del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n.126 (convertito nella Legge 20 dicembre 2019, n. 159), per effetto del quale gli enti locali possono coprire con risorse proprie solo il servizio di trasporto per gli alunni della scuola dell’obbligo, cioè primarie e secondarie, ma non per per i bambini degli asili nido e della scuola dell’infanzia il cui costo resterebbe totalmente a carico delle famiglie.

Alberto Speciale

(foto di copertina: fonte web RaiNews)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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