Corte dei conti Autonomie: proventi multe non possono finanziare lavoro accessorio della Polizia locale

 
 

I proventi delle sanzioni sulle violazioni del Codice della strada non possono incrementare il fondo dello straordinario dei dipendenti e i progetti rientrano nel tetto del trattamento accessorio previsto dall’art.23, c.2, del D.Lgs. 75/2017.

Con nota dell’ottobre 2018, il Sindaco del Comune di Milano ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in merito alla possibilità di destinare al fondo per il lavoro straordinario del personale addetto ai servizi di polizia locale parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L’istanza del Sindaco di Milano si articola in tre quesiti.

Il primo chiede di conoscere se le disposizioni di cui al comma 4, lett. b) e c), dell’art. 208 possano qualificarsi tra le “specifiche disposizioni di legge” che l’art. 14, comma 2, del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali 1° aprile 1999, individua quale strumento idoneo a veicolare risorse aggiuntive al fondo per il compenso del lavoro straordinario.

Con il secondo quesito chiede se gli “incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”, che l’art. 56- 4 quater del nuovo CCNL del personale del comparto “Funzioni locali”, sottoscritto il 21 maggio 2018, consente di erogare (eventualmente anche in favore delle prestazioni di lavoro straordinario) a valere dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della strada, possano essere sottratti ai vincoli di finanza pubblica previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Con il terzo ed ultimo quesito chiede, infine, se, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 4, del richiamato CCNL 1° aprile 1999, sia possibile escludere gli oneri relativi agli incrementi contrattuali dal calcolo dei limiti del fondo per il lavoro straordinario, onde evitare di ridurre ulteriormente il numero di ore di straordinario disponibili.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia – la quale aveva  dato inizialmente “speranza” – con la Deliberazione n. 334/2018/QMIG del 22 marzo 2019, depositata il 9 aprile 2019, enuncia i seguenti principi di diritto, ribaltando la Sentenza della Sezione Lombardia:

«La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario».

«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».

«Ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario non può essere maggiorato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali allo scopo di rendere omogenee le basi di riferimento temporale applicabili a ciascuna delle componenti del trattamento economico accessorio soggetta al medesimo vincolo di spesa».

La sezione Autonomie della Corte dei conti, con la Deliberazione n. 5/2019, chiude la porta al tentativo di apertura sulla questione disposto dalla sezione della Lombardia obbligando tutte le Sezioni regionali di controllo a conformarsi.

In sintesi, le conclusioni della Corte delle Autonomie cassano le aspettative degli amministratori locali relativamente alla possibilità di potenziamento dei servizi della polizia locale mediante l’utilizzo dei predetti Fondi. Non ultimo, il collegio evidenzia, mettendo in guardia le amministrazioni locali, che considerata la “discrezionalità” dell’incremento del fondo, si potrebbero porre in essere “azioni di elusione” e “uso strumentale” delle risorse. 

Alberto Speciale

(Foto di copertina: Larena.it)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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