La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Provincia di Trento secondo cui la Provincia può promuovere una riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti nella Provincia.
La Corte costituzionale, con la Sentenza 19 marzo 2021 n. 42 – (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2021) –ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), nella parte in cui introduce il comma 4-bis, lettera b), nell’art. 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), prevedendo che «con riferimento ai test di ingresso ai corsi universitari la Provincia, nell’ambito dell’intesa di cui al comma 1, può promuovere […] b) una riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in provincia di Trento, nell’ipotesi di parità di merito con candidati non residenti».
La Corte ha, inoltre, precisato che la disciplina dell’impiego pubblico regionale deve essere ricondotta all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili ‘pubblicisticoorganizzativi’ rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa
regionale e, quindi, appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione.
Alberto Speciale