Corte Costituzionale, si all’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Fine della ‘pater familias’

 
 

Con la Sentenza n.131/2022 la Corte Costituzionale conferma la illegittimità dell’attribuzione del solo cognome paterno al figlio


L’automatica attribuzione del solo cognome paterno “si traduce nell’invisibilità della madre” ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che “si riverbera e si imprime sull’identità del figlio”. Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

È quanto si legge nella Sentenza n. 131 depositata il 31 maggio con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del
cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
Nella motivazione della sentenza, la Corte ha spiegato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”. Lo stesso, eventuale, accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità, poiché senza eguaglianza mancano le condizioni per un autentico accordo.

Pertanto, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire “ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario”, dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli. Tutto ciò, fintantoché il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri.

La Corte ha inoltre rivolto un duplice invito al legislatore.

In primo luogo, ha auspicato un “impellente” intervento per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”. Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

In secondo luogo, ha rimesso alla valutazione del legislatore “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”. Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.

Infine, la Corte ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio. Pertanto, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.

Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal
fine, salvo specifici interventi del legislatore.

Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di
entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del
riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.

Come funziona negli altri Paesi. 

In Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria, per esempio, il cognome della madre viene attribuito automaticamente dall’anagrafe, a meno che non ci siano indicazioni specifiche. Nel Regno Unito viene lasciata ampia libertà ai genitori se assegnare un “patronimico” o un “matronimico”. È addirittura possibile scegliere un cognome non appartenente a nessuno dei due. In Spagna tradizione vuole che venga assegnato un doppio cognome, prima quello del padre e dopo quella madre. Anche se la legge non impone un ordine prestabilito, in caso di disaccordo tra i genitori, viene prima quello del padre. In Portogallo i genitori sono liberi di scegliere quale e quanti cognomi mettere, fino a un massimo di quattro ma in ordine inverso: prima quello della madre e dopo quello del padre. In Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Austria il cognome della madre viene attribuito automaticamente dall’anagrafe, a meno che si dia indicazione della propria scelta. In Francia e in Belgio in mancanza di un accordo tra i genitori, si assegnano entrambi i cognomi in ordine alfabetico, mentre in Lussemburgo si sceglie con un sorteggio.

Anche il Ministero dell’Interno è intervenuto con apposita Circolare esplicativa, la n. 63 del 1 giugno, sullargomento.

Con la sentenza la Corte costituzionale ha (finalmente!) deciso che l’attribuzione del solo cognome paterno è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna. Ora non resta che attendere l’approvazione da parte del Parlamento di una legge che, accogliendo la nuova sentenza della Consulta, adotti uno fra i tanti diversi modelli.

Alberto Speciale (Salgarolo)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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