Corte Costituzionale: D.L. Sicurezza, incostituzionale la norma che vieta l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

 
 
L’esclusione dei richiedenti asilo dall’iscrizione anagrafica, invece di aumentare
il livello di sicurezza pubblica, finisce col limitare le capacità di controllo e di
monitoraggio dell’autorità pubblica su persone che soggiornano regolarmente nel
territorio statale, anche per lungo tempo, in attesa della decisione sulla loro richiesta
di asilo. Inoltre, negare l’iscrizione all’anagrafe a chi dimora abitualmente in Italia
significa trattare in modo differenziato e indubbiamente peggiorativo, senza una
ragionevole giustificazione, una particolare categoria di stranieri.

È quanto si legge nella motivazione della Sentenza n. 186 depositata il 31 luglio con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica) del primo “Decreto sicurezza”, n. 113/2018 (si veda anche il Comunicato stampa del 9 luglio scorso).

La previsione viola l’articolo 3 della Costituzione sotto due distinti profili.

In primo luogo è viziata da irrazionalità intrinseca, in quanto, rendendo problematica la stessa individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con le finalità del decreto, che mira ad aumentare il livello di sicurezza.

In secondo luogo riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che ai cittadini italiani. Per la sua portata e per le conseguenze che comporta anche in termini di stigma sociale, ad esempio l’impossibilità per i richiedenti asilo di ottenere la carta d’identità, la violazione del principio di uguaglianza enunciato all’articolo 3 della Costituzione assume in questo caso anche la specifica valenza di lesione della «pari dignità sociale».

La Corte ha invece escluso un’evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza e ha ritenuto che la disposizione si inseriva in modo omogeneo nel capo contenente le norme in materia di protezione internazionale. Pertanto ha ritenuto infondata la questione di leggittimità costituzionale sollevata con riferimento all’articolo 77, comma 2, della Costituzione.

In conseguenza dell’incostituzionalità della norma sul divieto dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, sono state dichiarate incostituzionali anche le restanti disposizioni dell’articolo 13 del primo “decreto sicurezza”, che prevedevano, tra l’altro, che il permesso di soggiorno costituisse documento di riconoscimento in luogo della carta d’identità, e che l’accesso ai servizi erogati ai richiedenti asilo fosse assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza.

Alberto Speciale

(Immagine di copertina: “Gli immigrati”, Gianni Marrone, olio su tela 120×100)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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