Corte Costituzionale ammaina bandiera del Veneto: viola principi unità e indivisibilità

 
 

“La Regione Veneto non può obbligare le Prefetture e tutti gli altri uffici pubblici a esporre la bandiera regionale, nemmeno se affiancata a quella nazionale.”

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 depositata il 4 ottobre, ha bocciato la norma regionale che impone l’obbligo, peraltro sanzionato, di esposizione del vessillo “locale” all’esterno degli edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché sulle imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. Innanzitutto questa disposizione invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, in violazione dell’articolo 117 della Costituzione. Ma soprattutto, per la Consulta, lo Stato non può essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli, quali le bandiere regionali, che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all’intera collettività nazionale.

La Consulta la prende da lontano, dall’Assemblea costituente, per ribadire che la bandiera rappresenta “un segno distintivo della personalità dello Stato sul piano internazionale e l’espressione in simbolo dello Stato nazionale”. L’unico, peraltro, di cui la Costituzione si occupa erigendola a emblema dell’unità nazionale. Come tale è regolata dalla legge, quella del 1998, che demarca le competenze in relazione alla tipologia dell’edificio, in maniera che le Regioni possano emanare norme di attuazione solo per ciò che concerne l’esposizione delle bandiere presso le sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali.

La Corte non contesta alle Regioni la legittimità ad adottare propri simboli ufficiali, censura l’obbligo, con tanto di sanzioni, dell’esposizione del vessillo regionale anche su edifici adibiti a sede di organi e uffici statali nonché su edifici e natanti di enti e organismi pubblici nazionali. Norme che, con la sentenza n. 183, vengono dichiarate illegittime.

Due le ragioni avanzate dai giudici costituzionali a fondamento della incostituzionalità delle norme regionali venete:
1) invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ai quali le Regioni non possono imporre compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale;
2) e violano il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, rappresentata appunto dal «tricolore italiano» e non certo dalle bandiere regionali, simbolo chiamato dalla Costituzione a manifestare il carattere “nazionale” dell’attività svolta da determinati organismi, enti o uffici.

Il leone di San Marco non dovrà pertanto più ruggire forzosamente al fianco del tricolore.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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