Corte Conti Autonomie, destinazione introiti da sanzioni stradali: modifiche in arrivo per enti locali

 
 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha rimesso alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Rubano (PD) afferente i vincoli di destinazione previsti dall’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 (“Nuovo codice della strada”) sugli introiti derivanti dall’accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità e, nello specifico, in ordine alla corretta interpretazione delle prescrizioni di cui al c. 12-bis del richiamato art. 142, ai fini dell’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

In particolare, l’ente ha chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al c. 12-bis, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.

Per quanto riguarda il profilo relativo alla finalità della normativa il collegio evidenzia  che la stessa è stata indicata dal legislatore proprio per il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. In sintesi, il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l’attività connessa ad un servizio pubblico (quello di “polizia stradale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del “codice della strada”) attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati. Ne consegue che dalla quota stabilita dalla norma per potenziare l’indicato servizio pubblico non possono detrarsi le spese connesse a quella attività, salvo una specifica deroga (non presente nel caso di specie) espressamente prevista dalla legge. Agendo diversamente, secondo i giudici delle autonomie, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che dalle risorse vincolate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e quindi destinate alla copertura delle relative spese, si debbano sottrarre dalla quota attribuita all’ente  accertatore proprio quelle spese alla cui copertura è finalizzato il vincolo sui proventi voluto dal legislatore.

Sul piano sistematico, infine, i giudici forniscono qualche precisazione in merito ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. In particolare, si fa riferimento alla disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, per la quale “con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità/fondo svalutazione crediti (FCDE) riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”. Al riguardo, le precisazioni contenute nel principio applicato di cui all’Allegato 4/1 sono riferite al criterio di determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio prima dell’approvazione del rendiconto, vale a dire sulla base del risultato presunto calcolato con i dati di preconsuntivo. Il principio precisa che la quota in questione, da esporre nell’apposita tabella di calcolo dove si individuano le risorse correlate ai futuri impieghi (per ovvie esigenze di copertura) deve essere determinata al netto del FCDE e delle spese per il concessionario.

Tuttavia questi criteri, derivati dai principi contabili applicati hanno lo scopo esclusivo di garantire la corretta rappresentazione in bilancio delle risorse vincolate a copertura di spese della medesima natura. Per la sezione delle autonomie Non si può ritenere, pertanto, che tali criteri contabili possano assumere valenza ai fini della individuazione delle presunte quote di risorse da scorporare prima dell’effettuazione del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

Va considerato che tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l’importo della sanzione diviene esigibile, mentre in un arco temporale successivo vanno a collocarsi gli eventi relativi all’effettivo introito, ivi compreso l’esito di un eventuale contenzioso. In funzione di tale criterio di imputazione al bilancio, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l’accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull’intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza. E’ evidente che il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti è soggetto a successivi ricalcoli e compensazioni proprio in funzione delle vicende posteriori alla fase dell’accertamento, in quanto l’ente accertatore rimane il soggetto di riferimento degli ulteriori rapporti giuridici che dovessero insorgere, ad esempio, in sede contenziosa.

Dall’interpretazione del complesso normativo sopra richiamato, pertanto, consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell’accantonamento in bilancio del FCDE.

In considerazione di quanto in discussione nell’udienza del 21 dicembre 2018, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la Deliberazione n. 323/2018/QMIG, depositata il 9 gennaio 2019, enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.”

Conseguentemente la Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nella delibera alla quale si conformeranno parimenti tutte le Sezioni regionali di controllo.

Analizzando le Delibere di Giunta n. 209 del 17/07/2018 (destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada – consuntivo 2017) e n. 208 del 17/07/2018 (destinazione proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada – previsione anno 2018) e le rispettive tabelle (2017 e 2018), redatte “ai fini della quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, c. 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore”, risulta applicato, in difformità a quanto disposto dai giudici della sezione autonomie, sia il Fondo Svalutazione dei Crediti (4,926 mln per il 2017 e 3,524 mln per il 2018) che la destinazione degli introiti ai fini copertura delle spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione (1,149 mln per il 2017 e 1,160 mln per il 2018).

Sarà interessante capire in che modo l’importante delibera troverà applicazione nei bilanci (precedenti attuali e futuri) di tutti gli enti locali italiani, compreso quello del Comune di Verona.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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