Consulta, Regione Veneto: incostituzionale la VIA solo per strade superiori 5 km

 
 

Bocciata la legge della Regione Veneto che sottopone alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) i lavori sulle strade extraurbane solo se più lunghe di 5 Km. 

La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 218/2017 (depositata il 20/10/2017), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, c. 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della Legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale). Secondo i Giudici della Consulta la Legge Regionale stabilisce la procedura di assoggettamento alla verifica di valutazione di impatto ambientale (VIA) solo per le strade extraurbane secondarie di lunghezza pari o superiore a 5 chilometri, invadendo illegittimamente la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell’ambiente stabilita dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Il contrasto è con il Codice dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006) che con l’articolo 23, c. 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), impone di sottoporre alla VIA tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, a prescindere dalle loro dimensioni.
Le disposizioni del Codice dell’Ambiente stabiliscono che la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (il cosiddetto screening, che consiste nella procedura finalizzata a valutare, in via preliminare, se un progetto può determinare impatti negativi e significativi sull’ambiente), debba svolgersi sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi relativi alle caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, le dimensioni, la produzione di rifiuti, l’inquinamento, i disturbi ambientali e il rischio di incidenti), alla loro localizzazione (considerando, quindi, le peculiarità del territorio in cui il progetto si situa) e alle caratteristiche dell’impatto potenziale (la portata, durata o reversibilità del progetto). A tale procedura di verifica risultano sottoposti tutti i progetti richiamati dal c. 1, lettera c), dell’articolo 23 del D.Lgs n. 152 del 2006, tra cui, appunto, le strade extraurbane secondarie, specificamente indicate alla lettera g) del punto 7 dell’elenco B dell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs..

La previsione dello screening da parte del legislatore statale va ricondotta all’esigenza di sottoporre alla VIA ogni tipologia di progetto, a prescindere che questo sia di competenza statale o regionale, senza consentire esenzioni a priori e in via generale, fondate esclusivamente su parametri dimensionali, anche in attuazione di quanto previsto sul punto dalla normativa europea.
La disposizione regionale censurata sottopone, invece, a screening solo le strade extraurbane secondarie di dimensioni superiori a 5 chilometri, esentando dalla procedura tutte quelle di dimensioni pari o inferiori, in evidente contrasto con quanto stabilito, anche in attuazione degli obblighi comunitari, dalla disciplina statale. La limitata lunghezza dei percorsi viari esclusi dalla verifica di assoggettabilità non esclude la rilevanza di questi ai fini dell’eventuale impatto ambientale, che può essere compromesso dalla costruzione di un tratto stradale, ancorché di modeste dimensioni.

Tutto da rifare per le strade extraurbane non assoggettate alla VIA in applicazione delle Legge Regionale ?.

Alberto Speciale
 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here