Consiglio di Stato: richiesta di green pass e tutela del diritto alla riservatezza sanitaria

A visitor's Covid-19 Green Pass is checked at the entrance to a bar in Rome, Italy, 09 August 2021. Effective from 06 August, the so-called Green Pass is advocated by the government as the alternative to lockdowns in the light of the spreading Delta variant of the Sars-Cov-2 pandemic coronavirus. People who do not hold the certificate that identifies them as either immunised, recovered or tested for Covid-19 may be excluded from indoor venues and for access to amusement parks it is necessary to be up to date with anti-covid-19 vaccinations, or have a negative swab in the last 48 hours. ANSA/ANGELO CARCONI
 
 

Per il Consiglio di Stato, Sentenza n. 5130 del 17 settembre 2021, la richiesta di green pass non viola il diritto alla riservatezza sanitaria.


Ha chiarito la Sezione che gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus).

​​​​​​​Il Consiglio di Stato ha aggiunto che l’impugnato d.P.C.M. 17 giugno 2021, contenente le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, d.l. 22 aprile 2021 n. 52 ha ad oggetto la definizione degli aspetti di regolamentazione tecnica dell’istituto del cd. Green pass, in attuazione della disposizione normativa delegante (art. 9, comma 10, d.l. n. 52 del 2021), essendo ad esso estranei, invece, i contenuti regolatori – inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, o in possesso di un’attestazione di “negatività” al virus, cui gli appellanti riconducono i lamentati effetti discriminatori – i quali sono propri di atti aventi forza di legge la cognizione della cui compatibilità, costituzionale ed unionale, non potrebbe essere devoluta, recta via ed in mancanza di eventuali specifici atti applicativi di cui siano destinatari gli odierni appellanti, al giudice amministrativo adito in sede cautelare, nemmeno al fine di investire delle relative questioni i Giudici (costituzionale ed europeo) competenti, fermi restando gli ulteriori approfondimenti che il giudice di primo grado svolgerà in fase di merito.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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