Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da diverse società alberghiere di Verona contro la realizzazione di un nuovo hotel nel centro storico della città, in via Garibaldi. La sentenza, pubblicata oggi, conferma la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di legittimazione e interesse ad agire da parte degli hotel ricorrenti
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha emesso una sentenza (n. 01946/2025) riguardante il ricorso presentato da diverse società alberghiere veronesi contro il Comune di Verona, Dea Capital Real Estate SGR s.p.a., Fondazione Cariverona, Fondo Verona Property e società Patrizia Investment Management s.a.r.l., in merito alla delibera comunale n. 27 del 21 aprile 2022 che autorizzava la costruzione di un nuovo hotel nel centro storico di 140 stanze nel complesso immobiliare “Garibaldi nr. 1”. Le società ricorrenti – Accademia s.r.l. (Hotel Accademia), Sweet Dream s.r.l. (Hotel Giulietta e Romeo), Hotel Verona s.r.l., Albergo Fontana s.r.l., Hotel Colomba D’Oro s.p.a., Hotel Ristorante Bologna s.r.l., Duetorrihotels s.p.a – sostenevano che la nuova struttura avrebbe avuto un impatto negativo sulla loro attività, riducendo l’occupazione delle camere e compromettendo i profitti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), con sentenza n. 375/2024, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione e interesse, affermando che le società non avevano dimostrato un pregiudizio specifico derivante dalla nuova costruzione. Le appellanti hanno contestato questa decisione, sostenendo di avere un interesse legittimo a opporsi all’apertura di un nuovo albergo, che avrebbero potuto danneggiare economicamente.
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, sottolineando che le società ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato la loro vicinanza commerciale al nuovo hotel, essendo i loro alberghi distanti centinaia di metri dall’area interessata. Inoltre, il Collegio ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve essere specifico e non può basarsi su un generico interesse alla corretta gestione del territorio.
La sentenza sottolinea anche la distinzione tra “vicinitas” edilizia e “vicinitas” commerciale, chiarendo che la prossimità geografica non è sufficiente per dimostrare un interesse legittimo ad agire.
Il Consiglio infine ha affrontato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle appellanti, ritenendola infondata, poiché nel processo amministrativo è necessario dimostrare un beneficio concreto derivante dall’azione legale.
In conclusione, il ricorso è stato respinto e le società appellanti sono state condannate al pagamento delle spese legali, fissate in 4.000 euro per ciascuna delle parti costituite.
Alberto Speciale