Consiglio di Stato, Regione Veneto: illegittima la revoca dei finanziamenti ai progetti per Nanotecnologie

 
 

Sono illegittime le revoche del finanziamento, disposte nel 2015 dalla Regione Veneto, di circa 10 milioni di euro che la Regione aveva attribuito al Consorzio Civen (il Coordinamento interuniversitario Veneto per le nanotecnologie) tra le Università di Padova, di Verona, Ca’ Foscari Venezia e IUAV di Venezia per progetti di ricerca e formazione nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie, essendo le violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di finanziamento non così gravi da giustificare detta misura.


Con la Sentenza n. 1545 del 22 febbraio 2021 (Presidente Severini – Estensore Quadri) la sezione V del Consiglio di Stato ha chiarito che nonostante il Civen (Coordinamento interuniversitario Veneto per le nanotecnologie) abbia certamente violato diversi obblighi che gli derivavano dalla convenzione di finanziamento, a partire dai tempi di rendicontazione, tali violazioni nel loro complesso non sono di proporzione tale da giustificare la revoca di un finanziamento di tanta importanza e interesse pubblico per la ricerca e l’economia venete.

Ha ricordato la Sezione che l’art. 13 della Convenzione attribuiva alla Regione la facoltà di disporre penalità fino alla revoca parziale o totale del contributo, da graduare in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate. La revoca non era, quindi, automatica; ma richiedeva una ponderata valutazione dell’amministrazione regionale, che avrebbe potuto anche determinarsi nel disporre una mera penalità, o una revoca parziale, o in ultima ipotesi nessuna conseguenza, in relazione alla tipologia, al livello e alla qualità degli inadempimenti riscontrati.

In seguito alla stipula della Convenzione relativa alla regolamentazione della realizzazione dei progetti di ricerca e formazione nell’ambito del primo distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie applicate ai materiali, le parti hanno assunto l’attuazione del perseguimento di uno scopo comune in posizione di reciproca parità, funzionale allo sviluppo economico regionale per quanto concerne in particolare ricerca e formazione, in vista degli investimenti, che vanno a riguardare in primis l’economia regionale, nel settore delle nanotecnologie.

Per i giudici conseguentemente da tale fattispecie consegue che “solo un motivato e proporzionato apprezzamento, da parte dell’amministrazione regionale dei fatti di inadempimento rilevati rispetto agli obiettivi comuni prefissati può essere tale da conferire un, adeguato e ragionevole, giusto titolo alla grave misura della revoca totale del contributo, come in genere è principio per ogni recesso della pubblica amministrazione: il che postula dunque un’attenta e globale ponderazione da parte dell’amministrazione regionale”. 

La Sentenza evidenzia che nel caso di specie ci si trova di fronte all’impugnazione di una revoca di un finanziamento regionale che riflette l’apprezzamento regionale del venir meno delle altre parti della convenzione che accede al finanziamento a obblighi a quella funzionali: obblighi peraltro nascenti dal fatto stesso della concessione del finanziamento.  Ne discende che, per valutare la legittimità dell’impugnata revoca, si debba fare riferimento alla rilevanza delle mancanze rispetto a quanto nascente dal finanziamento e dalla stessa convenzione e, con riguardo all’intero rapporto, al principio di proporzionalità: principio generale dell’ordinamento, valevole sia per i rapporti amministrativi che per quelli convenzionali, per il quale principio il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte.

Il venir meno per revoca di un tale rapporto amministrativo si potrebbe giustificare – si legge nella Sentenza –  “solo se, a causa dei concreti fatti rilevati, il programma sia stato posto in condizione di non poter più, oggettivamente, assicurare il soddisfacimento degli interessi comuni, di natura pubblica specialmente per la Regione erogante. In un tal caso infatti si disarticola irreparabilmente l’equilibrio stabilito tra risorse regionali messe a disposizione comune degli enti di ricerca, la loro attività comune di ricerca e formazione e gli obiettivi generali di politica industriale regionale, in vista dei quali il finanziamento fu a suo tempo figurato e concesso a enti di ricerca sì localizzati in Veneto, ma di primo rango nazionale; e in ragione di che le prestazioni dovute sono state collegate da una naturale interdipendenza funzionale”.

In conclusione, un tale rapporto, secondo l’indirizzo dominante, va apprezzato in chiave oggettiva, cioè in modo funzionale alle prestazioni regolate con la convenzione (e non soggettiva, con riferimento alla mera volontà delle parti): ma sempre, e soprattutto, in ragione degli obiettivi di interesse pubblico che avevano giustificato la sua erogazione. ​​​​​​​

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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