Consiglio di Stato: non obbligatorio il servizio refezione scolastica per alunni infanzia e primarie

 
 

Non può essere obbligatorio il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole materne ed elementari.

Così ha stabilito la sentenza del Consiglio di Stato 5156/2018, che nel confermare quella del TAR di Napoli 1566/2018, ha bocciato le delibere n. 21 e 121/2017 del Comune di Benevento, che hanno stabilito il divieto, nei locali in cui si svolge la refezione scolastica, di consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio, limitando la libertà giuridica della scelta da parte dei genitori degli alunni.

I giudici hanno ritenuto inidoneo e sproporzionato il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che vogliono mangiare cibi portati da casa, inoltre lo stesso risulta  in contrasto con la Circolare del MIUR n. 348 del 3 marzo 2017, indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali, che ha consentito di consumare i cibi portati da casa, dettando alcune regole igieniche e sollecitando, per evitare possibilità di scambio di alimenti e contaminazioni, cautele analoghe a quelle relative alla somministrazione di pasti speciali, (in caso di celiachia e/o di intolleranze alimentari), anche con il supporto del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione presso l’ASL territoriale.

Il D.Lgs. 63/2017, articolo 6, c. 1, ha classificato facoltativi i servizi mensa, attivabili a richiesta, per le alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La giurisprudenza invece con la sentenza 21 giugno 2016 n. 1059 della Corte di Appello di Torino che ha definito la refezione scolastica servizio locale a domanda individuale, non obbligatorio per l’ente locale ma facoltativo per l’utente. È stato di fatto riconosciuto il diritto al pasto domestico quale diritto soggettivo derivante dall’ordinamento costituzionale e scolastico, in particolare dall’articolo 34, comma 2, della Costituzione che tutela il diritto all’istruzione primaria, e dalla normativa scolastica. L’attuazione di esso determina l’adozione di misure organizzative, in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti scolastici.
Alla sentenza, contro la quale il Comune di Torino ha proposto ricorso in Cassazione, hanno fatto seguito le ordinanze cautelari dei Tribunali di Torino (13 agosto e 9 settembre 2016), di Genova (20 dicembre 2016), di Napoli (25 maggio 2017), quest’ultima nell’ambito del procedimento proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del 10 luglio 2017 n. 21, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del regolamento servizio di ristorazione scolastica, che ha consentito ai dirigenti scolastici di dettare “prescrizioni di salvaguardia igienica (proporzionate e non disagevoli), per l’introduzione di alimenti esterni nelle scuole di riferimento”.

Da un punto di vista strettamente legislativo invece risale all’anno 2015 il Disegno di Legge n. 2037, (qui testo DDL) al 20 settembre 2017 si trova alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in sede referente.

Una buona notizia per gli istituti scolastici, di Verona e nazionali, che ad oggi nei propri regolamenti per il consumo di cibo portato da casa” avevano deliberato nei Consigli di Istituto in ragione della sentenza della Corte di Appello di Torino 2016 n. 1059/2016 e del vuoto normativo, riservandosi però di apportare le dovute modifiche in relazione a nuovi dettami normativi o ai miglioramenti necessari all’ottimizzazione del servizio mensa.

Alberto Speciale

Regolamento refezione scolastica IC02 VR

Regolamento refezione scolastica IC06 VR

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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