Conferenza delle Regioni: proposta di norma relativa alla nozione di “strada ciclabile”

 
 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione dell’8 ottobre, ha approvato un documento relativo ad unaProposta di norma relativa alla nozione di strada ciclabile”.


Il testo è stato poi trasmesso dal Presidente Stefano Bonaccini a Raffaella Paita (Presidente della Commissione IX di Montecitorio) e ai relatori Diego De Lorenzis e Giuseppe Cesare Donina come contributo al testo unificato recante modifiche al codice della strada (C 24 e abbinate) all’esame della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera.

La Conferenza delle Regioni nella riunione ha evidenziato che a differenza di molti Paesi europei, nel nostro ordinamento non esisteva una nozione di strada ciclabile fino al D.L. Semplificazione, nel quale, tuttavia, è stata introdotta una definizione il cui ambito di applicazione è limitato al solo ambito urbano e continua ad essere assente qualsiasi segnaletica.
La proposta approvata invece è onnicomprensiva e distingue tra le varie tipologie di strada, introducendo anche una segnaletica precisa. In questo modo si contribuisce:
-all’attuazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei rispettivi piani di mobilità ciclistica;
-all’attuazione di misure finalizzate a garantire la mobilità individuale in bicicletta e il distanziamento interpersonale;
-all’aumento della sicurezza percepita dai ciclisti.
La Proposta consta di due proposte emendative: la prima al Codice della Strada, la seconda al suo Regolamento di attuazione evidenziate nell’apposito seguente Allegato:

All’art. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 aggiungere il seguente punto:
59) strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall’art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall’art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell’11.01.2018, ricadente in corridoi ciclabili (ciclovie) sia urbani che extraurbani, destinata prevalentemente alla percorrenza ciclistica, in cui le biciclette hanno priorità sui mezzi a motore, individuata da specifica segnaletica e caratterizzata da elementi atti a garantire la sicurezza e la fruibilità da parte del ciclista.
All’art. 135 del D.P.R. n. 495/1992, recante segnali utili per la guida, aggiungere il seguente punto:
15bis – Strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall’art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall’art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell’11.01.2018, con le seguenti ulteriori caratteristiche:
– Divieto di circolazione di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, fatti salvi i mezzi agricoli e forestali;
– Limitazione della velocità di 30 km/h per tutti i veicoli;
– Divieto di sorpasso dei ciclisti da parte dei mezzi a motore, a meno che la sezione della strada non consenta un franco di sicurezza pari a 1,5 metri tra l’automobile sorpassante e il ciclista sorpassato;
– Permesso a due ciclisti di marciare affiancati.
La strada a priorità ciclabile è individuata dall’apposita proposta di segnale di inizio e di fine (Figura II 324 bis/a, inizio, e 324 bis/b, fine) appartenenti alla serie “segnali utili per la guida” tabella II 7 Rettangolare indicazione.

 

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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