Comunità Montana della Lessinia: quando finirà il commissariamento?

 
 

Con  Deliberazione della Giunta Regionale n. 991 del 06 luglio 2018 (BUR n. 72 del 24 luglio 2018) è stata confermata fino al 31 dicembre 2018 la durata dell’incarico dell’attuale Commissario straordinario, ing. Stefano Angelini, della Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento ordinario della Comunità montana nonché del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Trattasi dell’ennesima proroga commissariale che si protrae fin dall’anno 2014. Il problema della gestione commissariale non riguarda solo la Comunità Montana della Lessinia ma di tutti i cinque parchi naturali regionali: Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Naturale Regionale del Delta del Po.

Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, e successive modificazioni, la Regione Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni, individuando l’attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Con riferimento all’ambito territoriale della Comunità Montana della Lessinia (in seguito CML), la Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell’ambito territoriale della CML, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della CML con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della CML e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 la quale, all’articolo 12, individua nella Comunità montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso.

Le considerazioni di carattere giuridico-amministrativo che hanno portato la Giunta regionale a commissariare la CML sono principalmente da ricondurre al quadro di incertezza che gravava, e grava tuttora, sulle decisioni di riassetto organizzativo dell’ente ai fini dell’adeguamento a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40/2012 e sulla conseguente non conformità dei preesistenti organi di governo con l’attuale quadro normativo.

La criticità della situazione sotto il profilo amministrativo, con riferimento sia agli aspetti gestionali propri della Comunità montana, sia in ordine alla delicata gestione del Parco Regionale della Lessinia, era stata evidenziata in una nota nell’agosto 2014 dal Presidente della CML, nella quale evidenzia fra l’altro l’impossibilità di fatto di operare da parte dell’organo consiliare della CML, in presenza di adempimenti amministrativi, anche cogenti, di assoluta rilevanza e non assolti, quali:

  • l’approvazione del Conto Consuntivo relativo all’anno 2013, nonché del Bilancio di previsione entro i termini di legge;
  • il completamento dell’iter di costituzione dell’Unione Montana della Lessinia, ai sensi della L.R. 40/2012, con riferimento agli atti di competenza della Comunità montana (trasferimento dei rapporti attivi e passivi);
  • le attività di gestione del Parco, con particolare riguardo alla definizione del ruolo del direttore del Parco, la cui nomina è statutariamente collegata alla scadenza dell’Organo Consiliare.

Ora, per effetto della recente approvazione della Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 (BUR n. 66/2018) che modifica le Leggi Regionali n. 40/2012 e n. 12/1990 si è ritenuto di confermare il commissariamento straordinario della Comunità Montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2014 e da ultimo esteso al 30 giugno 2018, per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 1 luglio 2018.

Per l’esercizio delle funzioni commissariali al Commissario straordinario competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell’ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali. Allo stesso, che si si avvarrà operativamente delle strutture della Comunità Montana, sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.

Il fine della Legge 23/2018 è quello della semplificazione e della razionalizzazione della gestione, oltre che del controllo della spesa pubblica. Con queste finalità uno dei risultati principali è che la normativa punta ad includere i cinque parchi veneti in un sistema coerente e coordinato.

Questi gli obiettivi dichiarati, ora analizziamo le criticità della Legge 23/2018 (che solitamente non sono evidenziati nei comunicati stampa) che interviene dopo 34 anni sulla Legge Regionale n. 40/2012 in tema di aree protette pertanto ci si aspetterebbe dall’esame del testo una ampia revisione complessiva.

La Giunta Regionale veneta parrebbe aver adottato un provvedimento che mira alla ridefinizione degli organi dirigenti delle aree protette per sostituire l’istituto del cronico  commissariamento. La revisione inoltre si concentra sulla efficienza della gestione, accentrando i  poteri negli organi di governo non riconoscendo l’importanza dei territori e i suoi attori sociali.

I poteri di coordinamento vengono infatti accentrati nella Giunta Regionale, al fine di garantire correttamente l’unità delle politiche (art. 2, punto 2) senza che però via sia nessun bilanciamento poiché non si assegna nessun ruolo decisivo agli enti di gestione (art. 2, punto 3). La Giunta designerà tre membri della Comunità (ex Consiglio) e due del nuovo Consiglio, mentre il Governatore sceglierà direttamente il presidente, che prima veniva eletto.

Il testo esclude, inoltre, la rappresentanza delle componenti della società locale e delle province, differentemente da come avviene in molte regioni italiane. Rimane così solo la componente regionale, senza che vi sia peraltro un’ampia rosa di candidati.

Vi è un accentramento nel Consiglio direttivo delle aree, perché la revisione non prevede né la presenza dei soggetti in rappresentanza delle attività produttive maggiormente diffuse nel territorio né dei soggetti socialmente attivi nella zona. Colpisce in particolare che su questo il testo preveda, a causa della “[…] specificità dei territori montani della Lessinia”, la rappresentanza dei proprietari terrieri, escludendo gli ambientalisti, creando così una grave situazione di conflitto d’interesse e, soprattutto, un possibile conflitto con le norme superiori (la Legge quadro n. 394 sui parchi) col rischio di impugnazione per incostituzionalità della Legge. Ma il Parco della Lessinia non ha nessuna particolarità rispetto alla realtà nazionale e regionale, in cui la presenza di terreni privati raggiunge l’87% della superficie. Non si capisce pertanto di quale specificità si sta parlando. Potrebbe inoltre essere inopportuna la rappresentanza per una componente che esprime la rendita fondiaria a scapito delle categorie produttive e che nell’ultimo anno ha espresso molte critiche  contro il Parco della Lessinia considerato “zavorra”, nonostante gli ampi finanziamenti che hanno ricevuto negli ultimi 25 anni.

L’accentramento porta poi a marginalizzare varie realtà. Innanzitutto la Consulta viene isterilita da un compito di semplice “informazione e consultazione”, senza che abbia alcun potere di auto-convocazione né che possa esprimere pareri qualificati e vincolanti.

Ma c’è anche la messa a margine del Comitato Tecnico Scientifico che dalla revisione ottiene solo funzioni consultive, non ha alcun potere di iniziativa e il cui parere è vincolante solo entro i 30 giorni. Un ruolo decisamente diverso rispetto a quello di  supporto delle scelte del Consiglio Direttivo come vorrebbe la logica gestionale.

E’ stato prevista la possibilità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei singoli Comuni anziché dall’Ente Parco. Una norma fortemente criticata in audizione da alcuni sindaci e anche da rappresentanti dell’Università di Venezia e dalle associazioni ambientaliste. Era fondamentale mantenere questa funzione in capo all’Ente parco in modo da avere una visione uniforme dell’area, per quanto riguarda i vari interventi.

Inoltre non si capisce la scelta di prevedere una laurea triennale, anziché quinquennale come titolo di studio per i direttori del Parco così come  previsto da un decreto del ministero dell’Ambiente dello scorso febbraio per dirigere i Parchi nazionali.

E c’è, infine, il rischio concreto che ad essere marginalizzato sia lo stesso Consiglio Regionale, dato che il testo riserva ogni nomina e decisione a Presidente e Giunta.

Si rileva positivamente invece l’aumento da uno a due dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste nella Consulta del Parco e l’obbligo per il Consiglio direttivo di relazionare a Consiglio regionale e Comuni una volta l’anno su attività svolta e programma di conservazione, sviluppo e organizzazione del Parco.

Alberto Speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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