Comune di Verona, inquinamento atmosferico: limitazioni esercizio impianti a biomassa, combustioni all’aperto, spandimento liquami

 
 

Con Ordinanza n. 68 del 24 settembre 2019 il Sindaco di Verona ha emanato le misure di limitazione dell’esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico, nel periodo dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020.

Il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, per più giorni, superano il valore limite dei 50 ug/m3.

La Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto N02.

Mentre con Deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. L’Accordo di Bacino Padano prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard.

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 05 settembre 2019, e nella successiva seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) sono state illustrate le misure derivanti, e gli adempimenti previsti, dall’Accordo di Bacino Padano finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed al contrasto all’inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa.

Pertanto in attuazione della decisione della Giunta comunale del 18 settembre 2019, il Sindaco con proprio provvedimento del 24 settembre 2019 ordina, in tutto il territorio comunale dal 01 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

  1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna cippato pellet – (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 2 stelle;
  2. divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  3. divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio di un modulo in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
  4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio – è fatto divieto:

  • di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • di spandimento di liquami zootecnici.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso – è fatto divieto:

  • di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017,
  • di spandimento di liquami zootecnici.

Inoltre è fatto obbligo:

  1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
  • a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 – residenza e assimilabili; E.2 – uffici e assimilabili; E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili; E.5 – attività commerciali e assimilabili; E.6 – attività sportive;
  • a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  • utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezioine 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

L’Ordinanza invita (che non è un obbligo) infine i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmehte chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell’iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto “Attenti alle porte”.

Chiunque violi le disposizioni  indicate nell’Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/200 (da 25 a 500 euro).

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d’igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’alt 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da 25 a 500 euro).

Il Comando della Polizia Municipale è delegato ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dall’Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.

Alberto Speciale

(foto copertina credit: Alberto Speciale, Montorio, 2019)

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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