Comune di Verona: entro il 31 luglio la verifica degli equilibri di bilancio

 
 

L’articolo 193 TUEL stabilisce che almeno una volta all’anno, entro il 31 luglio, l’organo consiliare deve deliberare il permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio Comunale dovrà pertanto adottare, nella conseguente delibera, i correlati (eventuali) correttivi necessari a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui. Inoltre proprio in tale delibera, il Consiglio dovrà riconoscere e finanziare eventuali debiti fuori bilancio. L’analisi si spinge a verificare il complesso degli equilibri finanziari, di parte corrente e capitale, del bilancio di previsione per le annualità 2018-2020. Il mantenimento o il ripristino degli equilibri è conseguente anche dalla possibilità di apportare variazioni al bilancio di previsione.

Sempre entro il 31 luglio il consiglio delibera l’assestamento generale, con il quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa. La verifica è posta sulla dinamica di accertamento delle entrate alla luce dei primi sei mesi di gestione del 2018 e sulla conseguente attendibilità dei relativi stanziamenti. Il paragrafo 3.3 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabilisce l’obbligo di verificare in questa sede gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e di “assumere le iniziative necessarie all’adeguamento dell’importo accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”. In linea con queste verifiche è il monitoraggio della cassa complessiva, con particolare riferimento alla gestione dei fondi vincolati ed alla loro capacità di reintegro.

Nel caso in cui la verifica degli equilibri generali dia esito negativo, l’organo consiliare è tenuto a utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non si possa provvedere con le modalità sopra indicate è poi possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio l’ente può, in deroga della L. 296/2006, modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Per il corrente esercizio tuttavia i margini di manovra sulle entrate sono limitati alla Tari, all’imposta di soggiorno ed al canone di occupazione suolo pubblico.

Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, che va rilasciato anche nell’ipotesi di bilancio in equilibrio.

La mancata adozione, da parte dell’Ente, della deliberazione di verifica degli equilibri è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

La discussione sulla salvaguardia degli equilibri generali del bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 sarà posta in deliberazione, se licenziata dalla Commissione 2^ nella seduta del Consiglio Comunale prevista per il giorno 12 luglio.

Alberto Speciale

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here