Comune di Verona: a quando l’adozione del Regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari? Analisi normativa

 
 

I prodotti di sintesi chimica usati in agricoltura e per la gestione del verde costituiscono un reale problema sanitario ed ambientale sul quale la popolazione ha sviluppato negli ultimi anni una attenzione molto elevata.

Il Fitofarmaco (Prodotto Fitosanitario, PF), cioè il prodotto di sintesi chimica o di origine naturale o microbiologica utilizzato per proteggere le piante e i suoi prodotti dai danni provocati da patogeni o altre piante, è stato oggetto di cospicua attività di normazione sin dalla sua prima comparsa.

Prima di essere messi in commercio, i prodotti fitosanitari devono essere approvati dall’autorità competente. La complessa procedura richiede prima una valutazione della sostanza attiva, che viene fatta a livello comunitario, e successivamente un’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello Stato Membro, in Italia il Ministero della Salute, che approva anche l’etichetta con cui il prodotto viene messo in commercio, e la pubblica nell’apposita banca dati.

Il Parlamento europeo, nell’approvare la legge fondamentale in materia, ossia il Regolamento 1107/2009, conferma che, al fine di assicurare e migliorare la produzione agricola, i prodotti fitosanitari sono necessari. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre tener conto dei rischi e dei pericoli che il loro utilizzo può comportare per la salute umana, gli animali e l’ambiente.

In Italia una prima fondamentale revisione di tale normativa si è avuta con il DPR 1255/1968. La UE è successivamente intervenuta, prima con Direttive (1979/117/CEE, 1991/414/CEE) e poi con Regolamenti (CE 1107/2009) nel settore relativo all’immissione in commercio dei Fitofarmaci. Oltre a regolamentare l’immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori. Infatti il Regolamento 396/2005/CE stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Successivamente, sempre in ambito CE, la normativa ha preso in esame la fase dell’utilizzo del fitofarmaco, intermedia tra la messa in commercio e la residualità sugli alimenti o nell’ambiente, già regolamentata in precedenza. La Direttiva 2009/128/CE ha fornito agli Stati membri le linee per legiferare in ambito di un corretto uso, “sostenibile”, dei fitofarmaci.

La tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette è un tema importante a livello europeo che la direttiva europea n. 128 del 2009 difende con forza. L’obiettivo è ridurre al minimo la contaminazione delle acque superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque costiere) a tutela della vita acquatica e la contaminazione delle acque superficiali e profonde (falde acquifere) destinate al consumo umano. Le principali misure riguardano: il rispetto di distanze dai corpi idrici [1] riportate nelle etichette dei prodotti in relazione alla loro pericolosità; la creazione di fasce inerbite lungo le rive; il rispetto delle distanze di legge per i punti di captazione delle acque ad uso potabile (vedi Piano Regionale tutela acque).

La direttiva istituisce inoltre l’obbligo del controllo delle irroratrici, ossia le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle coltivazioni e in ambito extra agricolo. E’ previsto che tutte le attrezzature che hanno superato i 5 anni devono essere sottoposte a specifiche verifiche presso officine o centri prova autorizzati. In Italia alla data del 31/12/2017 risultano essere stati eseguiti il 26% dei controlli totali sulle irroratrici.

Lo Stato Italiano ha recepito tale Direttiva con il D.L. 150 del 14 agosto 2012, stabilendo peraltro che a partire dal 26 novembre 2015 i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali possono essere venduti solo presso rivendite autorizzate e a persone  in possesso di specifica abilitazione o “patentino”.

Il successivo Piano di Azione Nazionale affronta il tema dell’uso dei prodotti fitosanitari in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree verdi all’interno di plessi scolastici o strutture sanitarie, aree agricole adiacenti alle aree sopracitate, indicando la necessità di ridurne l’uso e di eliminare quelli che possono destare preoccupazione per la salute umana. La Regione del Veneto sta quindi rivedendo le proprie linee di indirizzo, mentre le autorità locali competenti dovranno adottare i necessari provvedimenti.

In diverse aree del Veneto, come in altre parti d’Italia, il modello di urbanizzazione diffusa, ha portato ad una stretta compenetrazione tra campagna e zone residenziali. In alcuni casi, in aree caratterizzate da coltivazioni di pregio, come viticoltura, frutticoltura od orticoltura, i comuni hanno dovuto adottare specifiche norme, all’interno dei Regolamenti di Polizia Locale, per rispondere alle richieste dei cittadini preoccupati dall’uso dei prodotti fitosanitari in prossimità delle abitazioni.

Anche la Regione del Veneto è intervenuta più volte in tale settore nel corso degli anni, sia con azioni formative-informative che con specifiche indicazioni normative. Una prima indicazione sull’uso sostenibile dei fitofarmaci la Regione del Veneto l’aveva pubblicata addirittura prima del recepimento nazionale della Direttiva 128/2009 CE, con la DGR 1379/2012, ed aveva inviato a tutte le amministrazioni comunali gli “Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” unitamente ad una proposta di Regolamento, in linea con quanto previsto dalla Direttiva europea n. 128 del 2009.

Successivamente la DGR 1379/2012 è stata aggiornata con la DGR 1262/2016 che ha come titolo: “Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014”. Tra gli allegati della DGRV 1262/2016 vi è, per le Amministrazioni Locali, una proposta di: Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Il Piano Nazionale d’Azione (PAN) sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha concluso nel 2018 il suo quinquennio di vigenza (2014-2018) e pertanto hanno preso avvio i lavori di revisione del documento, per arrivare a definire il prossimo PAN, che sarà valido per il quinquennio 2019-2023. L’obiettivo è di arrivare ad una prima stesura, in bozza, per la primavera, in modo da poter approvare definitivamente il nuovo testo in autunno. Considerando anche le richieste avanzate dalla UE in occasione di una visita ispettiva condotta nel 2018, ci si dovrà attendere nuove misure da rispettare, da parte delle aziende agricole.

La richiesta più pressante di Bruxelles è stata quella di individuare “indicatori” che possano misurare l’efficacia delle azioni di riduzione dell’inquinamento messe in campo con il PAN. Occorrerà quindi dimostrare, con i numeri, l’aumento delle superfici condotte con tecniche sostenibili (agricoltura integrata e biologica), la riduzione dell’uso dei fitofarmaci (in particolare, delle sostanze candidate alla sostituzione e di quelle pericolose prioritarie), l’aumento del numero di patentini rilasciati, l’aumento delle superfici per le quali viene tenuto il registro elettronico dei trattamenti, etc.

Nonostante gli “assist” forniti dalla legislazione nazionale e regionale per la predisposizione di adeguati specifici Regolamenti, ad oggi, il Comune di Verona non ha ancora adottato un “Regolamento sull’impiego nel territorio comunale di prodotti fitosanitari” a nulla rilevando le 1.241 aziende agricole (4,67% del totale imprese attive di Verona) censite alla data del 31/12/2017 (Fonte CCIAA Verona). In tal senso infatti la regolamentazione dell’impiego dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo sul territorio comunale è demandata con l’Ordinanza sindacale n. 26 dell’8 aprile 2009. Mentre l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle aree pubbliche o aperte al pubblico e frequentate da gruppi vulnerabili è regolata dall’Ordinanza sindacale n. 23 del 13 aprile 2018.

Diverso è invece quanto è stato realizzato dal Comune di San Pietro in Cariano (258 aziende), capofila, con Negrar (424), Marano (221), Fumane (168), Sant’Ambrogio (112) e Pescantina (201) i quali condividono la proposta unitaria del “Regolamento di polizia rurale per l’impiego nel territorio comunale dei fitofarmaci”.

Eppure il settore agricolo veronese, pur con le profonde trasformazioni economiche intervenute nel corso degli ultimi decenni, rimane una risorsa fondamentale per l’economia del territorio. Verona è infatti la prima provincia italiana esportatrice di vino e seconda per export di ortofrutta.

Forse risiede proprio in questo la risposta?

Alberto Speciale

*******************

[1] Si definiscono corpi idrici i corsi d’acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.

Allegati – DGR n. 1262/2016:

  • Allegato A: Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
  • Allegato B: Proposta di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari;
  • Allegato C: Protocollo tecnico per l’uso dei prodotti fitosanitari.

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

1 COMMENTO

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here