Cassazione, pregiudizio ambientale: è sufficiente il requisito della ‘vicinanza’ per la legittimazione attiva

 
 

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18493, si pronunciano sui requisiti – vicinitas e dimostrazione del pregiudizio all’ambiente o alla salute – necessari per la legittimazione ad impugnare atti relativi ad opere pubbliche.


Le Sezioni unite chiariscono che il requisito della vicinitas (vicinanza) «è sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa, né ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere (…) avendo peraltro i ricorrenti altresì allegato le paventate conseguenze dannose scaturenti, sotto il profilo della salute e dell’ambiente, dall’attuazione degli impugnati provvedimenti».

Ha aggiunto l’Ordinanza che «il requisito della vicinitas aggiunge, così, l’elemento della differenziazione ad interessi qualificati, che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale ed evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l’attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunziata come foriera di rischi per la salute».

Anche la giurisprudenza amministrativa sostiene che, ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas, ovvero il fatto che il ricorrente viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative, rappresenta un elemento di per sé qualificante dell’interesse a ricorrere, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere (da ultimo, Cons. Stato sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056; Cons. Stato Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862).

Alberto Speciale

(Foto di copertina C.R.E.VEN. Srl, San Martino Buon Albergo)

 

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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