Cassazione: condannato l’autista di Flavio Tosi, la scorta può violare il Codice solo se c’è reale urgenza

 
 

La Corte di Cassazione Civile Sez. 2, nell’Ordinanza n. 30986/2019 depositata il 27 novembre 2019, conferma la sospensione e decurtazione per la patente dell’autista dell’ex Sindaco Flavio Tosi mentre era alla guida dell’auto, data in comodato dalla concessionaria Vicentini s.p.a., che trasportava quest’ultimo. Nessuna scusante per le 6 violazioni al codice della strada commesse anche se il Sindaco aveva diritto alla scorta.

Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2620 del 2015 che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Bergamo e dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Grumello del Monte del 2013 e nei confronti di Vicentini s.p.a., Flavio Tosi, in qualità di Sindaco di Verona, e di Idelmo Benedetti (autista del Sindaco ed agente di pubblica sicurezza).

La sanzione maggiore l’aveva subita l’autista con la sospensione della patente e la decurtazioni di punti. Nella causa era intervenuta anche la concessionaria cui la vettura (concessa in comodato al Comune di Verona) era intestata e che per questo aveva ricevuto per prima le multe. Ma l’azienda eccepiva alcune questioni procedurali.

Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da Vicentini s.p.a., Tosi e Benedetti avverso numerose ordinanze-ingiunzioni del Prefetto di Bergamo per altrettante infrazioni
stradali commesse a mezzo di veicoli di proprietà della società Vicentini, concesse in
comodato al Sindaco di Verona, e condotte dall’agente di pubblica sicurezza Idelmo Benedetti.
Ad avviso del Giudice di pace era applicabile la scriminante di cui all’art. 4 della Legge n. 689 del 1981, e ciò rendeva superfluo l’esame di ogni altra questione, ritenuta assorbita.
Il Tribunale di rito tuttavia ha invece riformato la decisione in quanto l’esimente invocata non poteva dirsi integrata per il solo fatto che al momento del rilevamento della velocità il
veicolo fosse in uso al Sindaco di Verona, e fosse condotto da un agente di pubblica sicurezza, occorrendo la prova che il superamento del limite di velocità fosse collegato ad una situazione concreta riconducibile all’esimente, nella specie neppure allegata.

Per la cassazione della sentenza ricorrono Idelmo Benedetti e Vicentini spa, sulla base di tre motivi ai quali resistono il Ministero dell’interno e la Prefettura di Bergamo.

I ricorrenti contestano che, nel ritenere che non fosse provata la sussistenza dell’esimente allegata, il Tribunale non avrebbe considerato che dal 2007 la Prefettura di Verona aveva
disposto un servizio di protezione in favore del Sindaco Tosi, inoltre al momento delle rilevate infrazioni il Sindaco era trasportato per impegni istituzionali dal suo autista, al quale era stata conferita la qualifica di agente di P.S.. Inoltre secondo i ricorrenti non era necessario allegare e provare specifiche circostanze esimenti, poiché l’art. 5-bis del D.L. 83/2002, che richiama l’art. 177 de C.d.S., attribuisce a determinati soggetti, tra i quali gli agenti di P.S., la facoltà di derogare alle norme del codice della strada pur nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

Per i Giudici della Cassazione il motivo di contestazione (il secondo) è inammissibile con riferimento alla posizione del ricorrente Benedetti, per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso, ed è infondato con riferimento alla posizione della ricorrente Vicentini spa. La sentenza impugnata ha dato anche conto che gli opponenti-appellanti non avevano dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla citata norma per il riconoscimento dell’esimente, essendosi limitati ad invocarne l’applicazione automatica in conseguenza del servizio istituzionale che si stava espletando al momento dell’accertamento delle infrazioni (trasporto del Sindaco e scorta). I Giudici pur riconoscendo che le scorte possono derogare ai divieti ed alle prescrizioni del codice della strada solo a determinate condizioni (servizi urgenti e uso congiunto di dispositivo acustico e visivo), non riscontrano le medesime sul piano Probatorio nel caso di specie.

Per quanto sopra la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Bergamo in persona di altro magistrato.

In sintesi, la decisione della Cassazione si limita a ricordare l’esatto contenuto dell’articolo 177: chi viaggia sotto scorta ha tutte le prerogative concesse ai veicoli di polizia che sono fissate dall’articolo 177 del Codice della strada. Tra esse, la possibilità di violare le norme di comportamento stabilite dallo stesso Codice per tutti i conducenti e gli utenti della strada in genere.

Ma l’articolo 177 aggiunge che l’esenzione dall’obbligo di rispettare le norme vale “solo nell’espletamento di servizi urgenti”, a patto che sia il lampeggiante blu sia la sirena siano accesi.

Nel caso di specie, invece, la difesa si era limitata a dimostrare che il sindaco viaggiava per impegni istituzionali senza produrre idonea prova né dell’urgenza né dell’uso congiunto di sirena e lampeggiante.

La decisione contenuta nell’Ordinanza traccerà la rotta nei confronti di tutti quei soggetti che viaggiano violando le regole senza che ci sia una reale urgenza.

Fari accesi di giorno, cintura si sicurezza sempre allacciata ma piede “frenato” sull’acceleratore laddove non serve: altrimenti ne risponderà chi guida.

Alberto speciale

 

 
 
Classe 1964. Ariete. Marito e padre. Lavoro come responsabile amministrativo e finanziario in una società privata di Verona. Sono persona curiosa ed amante della trasparenza. Caparbio e tenace. Lettore. Pensatore. Sognatore. Da poco anche narratore di fatti e costumi che accadono o che potrebbero accadere nella nostra città. Ex triatleta in attesa di un radioso ritorno allo sport.

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